F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DELLA POL. CASA DELLA GIOVENTÙ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASA DELLA GIOVENTÙ/ATHENA SOMMA DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DELLA POL. CASA DELLA GIOVENTÙ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASA DELLA GIOVENTÙ/ATHENA SOMMA DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004) La Pol. Casa della Gioventù Veniano con il reclamo in oggetto indicato, in relazione alla gara Casa della Gioventù Veniano/Athena Somma Calcio del 18.1.2004 Calcio Femminile Serie D, chiede l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che in accoglimento del reclamo prodotto dalla società Athena Somma Calcio: a) comminava alla società Pol. Casa della Gioventù Veniano la punizione della perdita della gara per 0-3; b) comminava alla stessa società l’ammenda di e 52,00; c) inibiva a tutto il 29.2.2004 il dirigente accompagnatore della medesima società, Sig. G. Volenterio avendo fatto partecipare alla gara la calciatrice De Cristoforo in posizione irregolare. Il reclamo della società Casa della Gioventù Veniano merita pieno accoglimento. Invero la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia si è basata sulla falsa interpretazione del punto 3 Art. 34 N.O.I.F. dichiarando che la calciatrice era in posizione irregolare non essendo abilitata per l’età anagrafica alla disputa della gara, considerando scaduta l’autorizzazione della L.N.D. Comitato Regionale Lombardia del 31.3.2003. Invero l’art. 34 punto 3 N.O.I.F. in prima non pone alcun termine all’autorizzazione, e quindi qualsiasi limitazione temporale appare del tutto arbitraria. Ma tale assunto è anche suffragato dal fatto che l’autorizzazione per i minori a partecipare a gare di confronto non espressamente riservati a tali categorie viene concessa sulla base di un certificato medico che ne sancisce la raggiunta maturità psicofisica, maturità che quindi non può successivamente perdersi. Per quanto sopra esposto la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Casa della Gioventù di Veniano (Como), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it