F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DELLA POL. CASA DELLA GIOVENTÙ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASA DELLA GIOVENTÙ/ATHENA SOMMA DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04
APPELLO DELLA POL. CASA DELLA GIOVENTÙ AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA CASA DELLA GIOVENTÙ/ATHENA SOMMA DEL 18.1.2004 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30
del 5.2.2004)
La Pol. Casa della Gioventù Veniano con il reclamo in oggetto indicato, in relazione
alla gara Casa della Gioventù Veniano/Athena Somma Calcio del 18.1.2004 Calcio Femminile
Serie D, chiede l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lombardia che in accoglimento del reclamo prodotto dalla
società Athena Somma Calcio:
a) comminava alla società Pol. Casa della Gioventù Veniano la punizione della perdita
della gara per 0-3;
b) comminava alla stessa società l’ammenda di e 52,00;
c) inibiva a tutto il 29.2.2004 il dirigente accompagnatore della medesima società, Sig. G. Volenterio
avendo fatto partecipare alla gara la calciatrice De Cristoforo in posizione irregolare.
Il reclamo della società Casa della Gioventù Veniano merita pieno accoglimento.
Invero la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia si è basata sulla falsa interpretazione del punto 3 Art. 34 N.O.I.F. dichiarando
che la calciatrice era in posizione irregolare non essendo abilitata per l’età anagrafica alla
disputa della gara, considerando scaduta l’autorizzazione della L.N.D. Comitato Regionale
Lombardia del 31.3.2003.
Invero l’art. 34 punto 3 N.O.I.F. in prima non pone alcun termine all’autorizzazione, e
quindi qualsiasi limitazione temporale appare del tutto arbitraria.
Ma tale assunto è anche suffragato dal fatto che l’autorizzazione per i minori a partecipare
a gare di confronto non espressamente riservati a tali categorie viene concessa
sulla base di un certificato medico che ne sancisce la raggiunta maturità psicofisica, maturità
che quindi non può successivamente perdersi.
Per quanto sopra esposto la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dalla Pol. Casa della Gioventù di Veniano (Como), annulla l’impugnata delibera, ripristinando,
altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi
la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DELLA POL. CASA DELLA GIOVENTÙ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASA DELLA GIOVENTÙ/ATHENA SOMMA DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004)"