F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DELL’A.S. CASCINE DEL RICCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASCINE DEL RICCIO/MEZZANA DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 31 del 13.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04
APPELLO DELL’A.S. CASCINE DEL RICCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CASCINE DEL RICCIO/MEZZANA DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 31 del 13.2.2004)
Con atto del 20.1.2004 l’A.S. Cascine del Riccio ha reclamato avanti alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana la deliberazione del Giudice Sportivo
pubblicata sul C.U. n. 27 del 15 gennaio 2004, con la quale, in relazione alla gara disputata
in data 4.1.2004 fra Cascine del Riccio e Mezzana, è stata inflitta ad entrambe le
società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 in ragione
della rissa scoppiata fra i calciatori delle due compagini che, dato l’elevato numero dei
partecipanti sanzionati con l’’espulsione dal terreno di giuoco, non aveva consentito la ripresa
della gara, essendo venuto meno il numero minimo di partecipanti per ciascuna
squadra, come previsto dalle regole del giuoco del calcio.
Secondo la prospettazione dei fatti svolta dalla reclamante, il direttore di gara avrebbe
commesso uno scambio di persona, indicando nel proprio referto fra i calciatori espulsi
dal campo il portiere dell’A.S. Cascine del Parco, Parissi Marzio, anziché quello del
Mezzana, di talché la reclamante stessa avrebbe avuto in campo, al momento della sospensione
della gara, il numero minimo di calciatori consentiti dal regolamento, dovendosi
così imputare la sospensione medesima unicamente alla squadra avversaria, che non
disponeva invece di tale numero minimo di calciatori in campo.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 31 del 12 febbraio 2004 la Commissione Disciplinare
adita ha respinto il proposto reclamo, reputandolo infondato sulla considerazione assorbente
che fra i calciatori individuati dal direttore di gara come partecipanti alla rissa e
nei cui confronti era stato assunto il provvedimento dell’espulsione dal terreno di giuoco
figurasse espressamente il Parissi, che secondo quanto confermato dallo stesso direttore
di gara anche nel supplemento di rapporto reso alla Commissione Disciplinare, si era recato
deliberatamente nella porta avversaria per partecipare alla suddetta rissa.
Avverso tale deliberazione ha proposto appello avanti a questa Commissione l’A.S.
Cascine del Riccio, con atto del 18.2.2004, sostanzialmente riproponendo le medesime
doglianze che già costituivano l’oggetto del reclamo presentato avanti alla Commissione
Disciplinare ed in ogni caso svolgendo censure nei confronti dell’impugnato provvedimento
esclusivamente basate su circostanze di fatto.
Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto appello sia inammissibile.
L’appellante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito
dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari,
valutazione che le è preclusa dall’art. 33, comma 1, C.G.S., quando è chiamata a
decidere come giudice di terzo grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dalla A.S. Cascine del Riccio di Firenze. Ordina incamerarsi
la tassa versata.
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