F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DELLA POL. VIRTUS MISILMERI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CACCAMO/VIRTUS MISILMERI DEL 26.1.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 19.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DELLA POL. VIRTUS MISILMERI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CACCAMO/VIRTUS MISILMERI DEL 26.1.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 19.2.2004) Con ricorso al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, la Pol. Virtus Misilmeri, in riferimento alla gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Provinciale di Palermo, Girone “D”, Caccamo/ Pol. Virtus Misilmeri del 26.1.2004 (0-0), ha chiesto l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società ospitante, per posizione irregolare del guardalinee di parte avversa, Sig. Cecala Giuseppe, infradodicenne. Il Giudice Sportivo di 2° Grado ha respinto il reclamo, ritenendo che “...la minima differenza di età tra quella del Sig. Cecala Giuseppe (30.5.1992) e quella prevista per la categoria Giovanissimi (nati dall’1.1.1989 e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età), non può avere influenzato in senso negativo l’operato dell’arbitro della gara né può avere turbato o compromesso la regolarità della stessa”. Avverso tale decisione ha proposto ritualmente appello la Pol. Virtus Misilmeri, chiedendone la riforma, con l’applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della società Caccamo. Il ricorso è fondato e va accolto. È pacifico che nella gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Provinciale di Palermo, Girone “D” Caccamo/Pol. Virtus Misilmeri del 26.1.2004, il guardalinee della squadra ospitante, Sig. Cecala Giuseppe, non aveva, all’epoca, compiuto i dodici anni, essendo nato il 30.5.1992. Ai sensi di quanto previsto con Com. Uff. n. 1 F.I.G.C. del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, relativo alla Stagione Sportiva 2003/2004 “Possono prendere parte all’attività giovanissimi i nati dall’1.1.1989 e che abbiano comunque compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età” (cfr. lett. “F” Limiti di età). Ai sensi dell’art. 12 C.G.S. comma 6 “Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara... b) le infrazioni alle norme sull’impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5...”. Ai sensi dell’art. 12 C.G.S. comma 5 “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che... b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo”. Deve dunque ritenersi che il Giudice Sportivo di 2° Grado, sia incorso in un’erronea applicazione della normativa nel cui ambito di operatività rientra il caso di specie. Il quadro normativo sopra indicato, non consente, infatti, in riferimento alla fattispecie in esame, alcuna valutazione in merito alla ipotetica “idoneità psicofisica” del soggetto impiegato come assistente di parte dell’arbitro, costituendo il compimento del dodicesimo anno di età anagrafica il “titolo” in mancanza del quale trova necessaria applicazione la sanzione prevista dall’art. 12 comma 5 C.G.S.. Deve in proposito ritenersi, concordemente a quanto già affermato da questa C.A.F. che il Legislatore Federale ha correttamente sanzionato differentemente il caso di utilizzo di un giocatore prima del conseguimento dell’età regolamentare - trattandosi di infrazione di un carattere formale, in quanto le conseguenze ricadono soltanto sulla società che impiega tale giocatore -, da quello relativo all’utilizzo dello stesso come guardalinee, “le cui attribuzioni specifiche di collaborazione dell’arbitro nella direzione della gara acquistano ben diverso spessore e rilevanza nell’ottica di svolgimento della partita e degli interessi coinvolti” (cfr. sentenza C.A.F. C.U. 41/C del 18.6.1992 n. 6 Fiori Barp e U.S. Agordina). Il ricorso, pertanto deve essere accolto e deve essere applicata nei confronti della società Caccamo la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Va poi disposta la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Virtus Misilmeri di Misilmeri (Palermo), annulla l’impugnata delibera ed infligge alla Pol. Caccamo la sanzione sportiva di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.
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