F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DELL’A.S.D. COAR ORVIETO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE, FINO AL 30.6.2006 AL CALCIATORE TORRONI ALESSIO E FINO AL 30.6.2005 AL CALCIATORE TILLI PERICLE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 279 del 20.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04
APPELLO DELL’A.S.D. COAR ORVIETO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE,
FINO AL 30.6.2006 AL CALCIATORE TORRONI ALESSIO E FINO AL
30.6.2005 AL CALCIATORE TILLI PERICLE (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 279 del 20.2.2004)
La Commissione Disciplinare presso la DIvisione Calcio a Cinque rigettava il reclamo
della A.S.D. Coar Orvieto, proposto avverso il provvedimento di squalifica dei calciatori
Torroni Alessio fino al 30.6.2006 e Tilli Pericle fino al 30.6.2005, adottato dal Giudice
Sportivo in data 2.1.2004 con C.U. n. 223.
Con l’appello in esame la reclamante chiede l’annullamento dell’atto impugnato o, in
subordine, una riduzione delle squalifiche.
La Commissione osserva che l’appellante non deduce motivi di diritto che possono
giustificare il reclamo avverso la decisione della Disciplinare, limitandosi alla richiesta di
una valutazione del fatto, che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente
inammissibilità dell’appello in esame ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Coar Orvieto di Orvieto (Terni). Ordina incamerarsi
la tassa versata.
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