F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DELLA POL. MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEROTONDO/ISOLA LIRI DELL’11.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DELLA POL. MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEROTONDO/ISOLA LIRI DELL’11.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004) L’incontro in epigrafe indicato non si svolgeva a seguito dell’emissione da parte del Prefetto di Roma, in data 9 gennaio 2004, di un’ordinanza con la quale si disponeva di non far disputare la gara, in programma l’11 gennaio 2004, tenuto conto che il potenziale arrivo di un numero cospicuo di tifosi al seguito della squadra ospite in uno stadio inidoneo, causa lavori di ristrutturazione in corso, avrebbe potuto costituire pericolo per la pubblica incolumità, per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 90 del 28 gennaio 2004), investito della questione tramite reclamo, tempestivamente preannunziato, della società Isola Liri, con la quale si invocava la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Monterotondo per aver impedito la regolare effettuazione della partita, sciogliendo la riserva formula- ta in data 14 gennaio 2004 ha rigettato il reclamo stesso, ritenendo che la circostanza dell’emissione dell’ordine prefettizio, notificato alla originaria reclamante (Isola Liri) il giorno precedente alla gara, e quindi in tempo utile, ha determinato una obiettiva causa di forza maggiore, preclusiva della regolare effettuazione della gara e non imputabile alla stessa A.C. Monterotondo, che in sole 24 ore non avrebbe potuto trovare altra idonea soluzione che garantisse lo svolgimento dell’incontro. Con la decisione impugnata, invece, la competente Commissione Disciplinare ha sovvertito la suddetta pronunzia di primo grado, accogliendo il reclamo della società Isola Liri e per l’effetto irrogando al Monterotondo Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Il tutto in quanto, in definitiva, si è ritenuto che la partita non è stata effettuata causa un comportamento imputabile in via esclusiva alla società ospitante, appunto il Monterotondo Calcio, responsabile dell’inidoneità dello stadio e del mancato reperimento di altro idoneo impianto di gioco. Con il reclamo in trattazione, la Società da ultimo menzionata, nel gravarsi avverso la decisione di seconde cure impugnata, ha dedotto la violazione o falsa applicazione di norme del C.G.S., con particolare riguardo ai presupposti dell’inflizione della punizione sportiva della perdita della gara, di cui all’art. 12, comma 1, C.G.S., nonché, in ogni caso, la genericità, lacunosità, contraddittorietà e carenza di motivazioni della pronunzia impugnata. L’Isola Liri ha formulato elementi controdeduttivi, oltre a varie eccezioni di inammissibilità del ricorso. Il reclamo in epigrafe è ricevibile, ammissibile e merita peraltro accoglimento. Il ricorso, anzitutto, risulta essere stato presentato (invio il 4 marzo 2004) nel termine prescritto decorrente dalla ricezione degli atti ufficiali (spediti dalla Segreteria della C.A.F. con raccomandata A.R. il 25 febbraio 2004 e ricevuti dalla odierna reclamante il 28 febbraio 2004, dati incontestati), i quali, a loro volta, risultano essere stati chiesti parimenti nei termini (23 febbraio 2004). Quanto al versamento della tassa reclamo, occorre tener conto della ben nota possibilità di regolarizzazione (che risulta avvenuta) fino all’introito del fascicolo per la decisione, il tutto a norma dell’art. 28, commi 8 e 9, C.G.S.. I motivi proposti con il gravame in trattazione risultano, inoltre, chiaramente improntati a profili giuridici di violazione e/o falsa applicazione di norme federali. Il reclamo è dunque ammissibile anche sotto questo aspetto, ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. b) C.G.S.. Nel merito, il ricorso è fondato. L’ordine emesso, nella prossimità temporale dell’incontro, da parte del responsabile dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica (Prefetto di Roma), ai sensi dell’art. 2 T.U.L.P.S., e contenente la chiara e inequivocabile intimazione a “non far disputare presso lo Stadio Comunale F. Cecconi di Monterotondo, il giorno 11.1.2004, l’incontro di calcio Monterotondo-Isola Liri” non poteva, allo stato (e quindi fino a diversa pronunzia del Giudice amministrativo o dell’Autorità amministrativa gerarchicamente sovraordinata), non essere oggetto di perfetta e completa esecuzione, pena, tra l’altro, la possibile applicazione delle norme penalistiche inerenti all’inosservanza degli ordini dell’Autorità (art. 650 c.p.). Il provvedimento prefettizio, infatti, peraltro effettivamente conoscibile da parte degli interessati solo il giorno prima dell’incontro (10 gennaio 2004), essendo stato teletrasmesso nella serata del 9 gennaio 2004, non poteva essere sindacato nelle motivazioni e nei presupposti di fatto (seppur, a detta delle parti, palesemente erronei), né interpretato, a cura degli Organi tenuti ad applicarlo, ma doveva essere solamente eseguito, con l’obbligo di non disputare la gara nel giorno prestabilito (anche eventualmente a porte chiuse). Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Disciplinare con la decisione impugnata, alcun addebito, tanto più in via esclusiva, può essere direttamente ascritto al Monterotondo Calcio circa la non effettuazione dell’incontro. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Monterotondo Calcio di Monterotondo (Roma), annulla l’impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva l’effettuazione della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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