F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIGNOR DE VITA COSIMO DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI DIECI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 E 2 DELLO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003) La C.A.F. rinvia la richiesta di amnistia del Sig. De Vita Cosimo a nuovo ruolo. APPELLO DELL’A.S. LATINA 1996 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 154 del 28.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIGNOR DE VITA COSIMO DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI DIECI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 E 2 DELLO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione d’Appello Federale - Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003) La C.A.F. rinvia la richiesta di amnistia del Sig. De Vita Cosimo a nuovo ruolo. APPELLO DELL’A.S. LATINA 1996 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 154 del 28.1.2004) All’esito della gara Giugliano/Latina, disputata il 6 gennaio 2004, il collaboratore dell’Ufficio Indagini annotava che “tifosi ospiti (Latina), assiepati nel settore distinto loro riservato, hanno esposto per tutta la gara, sventolandole, tre bandiere tricolori della dimensione di mt. 2 x 1,50 con al centro impressa, in due, la svastica nazista, e nella terza un’aquila, simbolo del vecchio fascismo. Hanno, inoltre, aperto un drappo nero per tutta la gara, con impresso, in bianco, un teschio”. Sulla base di tale relazione, il Giudice Sportivo comminava alla società Latina, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di e 5.000,00 “per esposizione di bandiere e drappi rappresentativi di ideologie dedite a discriminazione di natura razziale e che comunque incitavano alla violenza, ad opera dei propri sostenitori in campo avverso”. Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, investita della questione in sede di appello da parte del Latina, ha solo parzialmente ridotto la sanzione, portando l’ammenda a e 3.000,00. Con il reclamo in trattazione, particolarmente dotto e dettagliato con riguardo anche ad elementi storico-politici, che però non rilevano direttamente ai fini dell’attuale giudizio, la società laziale torna contestare la sussistenza, in radice, dei presupposti per l’applicazione della responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 10 C.G.S., tanto più considerando che nel caso di specie trattavasi di comportamento dei sostenitori della società ospite. Il reclamo non può essere accolto. L’art. 10, comma 2, C.G.S. stabilisce che le società sono responsabili dell’esposizione, in qualsiasi forma effettuata all’interno dell’impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. Orbene, in accordo con quanto sagacemente rilevato dall’Organo di seconde cure, la grafica degli emblemi esposti ben può richiamare, anche se in parte “mascherata”, simboli tristemente noti di ideologie dedite a violenza e discriminazione. La circostanza che gli emblemi vengono normalmente esposti sugli spalti del campo domestico di gara non può influire sulla legittimità ed il merito della decisione da assumersi con riguardo al caso di specie. Né il fatto che le bandiere e i drappi abbiano superato, in qualche modo, il controllo di polizia all’intresso dell’impianto può di per sé escludere la responsabilità della società per il comportamento dei propri sostenitori, seppur in campo avverso. In ogni caso, la particolare tenuità della sanzione inflitta alla reclamante per responsabilità oggettiva induce, in definitiva, l’odierno Collegio a confermare la pronunzia dell’Organo giudicante di secondo grado, senza ulteriori riduzioni di pena. Per i sopraindicati motivi, la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Latina di Latina. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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