F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELL’A.S. ATLETICO POZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO POZZO/ACSI ORSA MAGGIORE DELL’11.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04
APPELLO DELL’A.S. ATLETICO POZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO
POZZO/ACSI ORSA MAGGIORE DELL’11.1.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione
pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 5 febbraio 2004, accoglieva il reclamo proposto
dall’A.S. Acsi Orsa Maggiore Sandonaci (avverso la decisione del Giudice Sportivo che le
aveva inflitto la sanzione della perdita della gara in esame per 0-3, in favore dell’A.S. Atletico
Pozzo Fasano) per una questione riguardante il tesseramento del calciatore dell’Acsi
Orsa Maggiore Sandonaci, Luciano Lolli, e di conseguenza, ripristinava il risultato di 0-1,
a favore di quest’ultima società, conseguito sul campo.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. l’avvocato Marcello Zizzi, per
l’A.S. Atletico Pozzo Fasano, articolando una serie di motivi, in fatto e in diritto.
Va preliminarmente osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile
perché proposto da persona non legittimata, ai sensi degli artt. 29 commi 1, 5 e 9 e 30
comma 8 C.G.S..
Il presente appello risulta essere stato, infatti, come detto, firmato, in calce, dall’avvocato
Zizzi e non, come previsto dalle norme in esame, dalla parte interessata.
A margine del primo foglio del reclamo il presidente e legale rappresentante della società,
Soleti Stefania dava “mandato” all’avvocato Marcello Zizzi di rappresentare e difendere
la società “nella procedura di cui al presente atto”.
Questa firma apposta a margine della prima pagina del ricorso deve, secondo la costante
giurisprudenza di questa Commissione, essere considerata, esclusivamente, come
conferimento di delega in favore del citato avvocato, a difendere la società nel presente
procedimento.
Consegue l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.
S. Atletico Pozzo di Pozzo Faceto (Brindisi), ai sensi dell’art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.. Ordina
incamerarsi la tassa versata.
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