F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELL’U.S. SCOT DUE EMME AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA VIRTUS VILLA/SCOT DUE EMME DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 30 del 18.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELL’U.S. SCOT DUE EMME AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA VIRTUS VILLA/SCOT DUE EMME DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 30 del 18.2.2004) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Scot Due Emme che chiedeva la ripetizione della gara Virtus Villa/ Scot Due Emme del 18.1.2004 per errata interpretazione del regolamento da parte del Direttore di Gara (Com. Uff. n. 27 del 28 gennaio 2004). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna dichiarava inammissibile ex art. 32.4 e 7 C.G.S. il reclamo proposto dalla Scot Due Emme rivolto al Giudice Sportivo e, conseguentemente, anche quello inviato alla Commissione Disciplinare, conferendo il risultato acquisito sul campo (C.U. n. 30 del 18 febbraio 2004). Motivava tale decisione avendo riscontrato, in entrambi i casi, come copia dei reclami, da far pervenire alla controparte ai sensi dell’art. 42.6 C.G.S., fossero state inviate ad un indirizzo (A.S. Virtus Villa C.P. 10 - loc. Villa Verrucchio - 47900 Rimini) diverso da quello di censimento per l’inoltro della corrispondenza e riportato nell’annuario delle Società per la stagione sportiva 2003/2004 inviato dal C.R.E.R. a tutte le società (A.S. Virtus Villa - c/o CMV - Via Provinciale Nord 3374 - 47826 Villa Verrucchio). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale l’U.S. Scot Due Emme sostenendo come l’annuario delle società sportive per la stagione 2003-2004 fosse stato inviato dal C.R.E.R. a stagione sportiva già iniziata da oltre quattro mesi (fine novembre 2003- dicembre 2004); conseguentemente per la prima parte di stagione l’indirizzo della A.S. Virtus Villa era quello della stagione sportiva 2002/2003, così come risulta, ancor oggi, dal sito ufficiale della FIGC LND C.R.E.R., sito utilizzato dalla reclamante per inviare copia del reclamo alla controparte. Chiedeva pertanto l’annullamento della sentenza della Commissione Disciplinare del C.R.E.R. e quindi riteneva ammissibile il reclamo sia in primo grado davanti al Giudice Sportivo che dinanzi alla Commissione Disciplinare. Il ricorso è fondato e va accolto. Risulta dagli atti come l’annuario cartaceo delle Società per la stagione sportiva 2003/2004 sia stato inviato dal C.R.E.R. alle società solo in data 30.11.2003; e non essendo stato inviato per Racc. R.R., non vi è prova che l’annuario sia stato ricevuto in tempo ed in quale data. Inoltre la visura effettuata in data 22.3.2004 nel sito ufficiale del C.R.E.R. evidenzia come, a tutt’oggi, l’indirizzo della sede della Società Virtus Villa sia Casella Postale 10, Loc. Villa Verrucchio - 47900 Rimini. Pertanto nessun addebito può sul punto essere mosso alla società reclamante che, regolarmente, ed in base agli atti ufficiali disponibili, aveva inviato copia dei reclami alla controparte. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Scot Due Emme di Mercato Saraceno (Forlì-Cesena), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per l’esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Scot Due Emme in merito alla gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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