F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C. RUGGIERO DI LAURIA ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA IN MERITO ALLA GARA SPORTING GENZANO/RUGGIERO DI LAURIA DELL’11.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C. RUGGIERO DI LAURIA ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA IN MERITO ALLA GARA SPORTING GENZANO/RUGGIERO DI LAURIA DELL’11.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 28 gennaio 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata dichiarava l’inammissibilità, per tardività, del reclamo proposto dalla A.C. Ruggiero di Lauria per irregolarità della posizione di calciatori dello Sporting Genzano nella gara Sporting Genzano/Ruggiero di Lauria del giorno 11.1.2004. Rilevava la Commissione che il reclamo era stato proposto il 19.1.2004, e cioè oltre il termine di sette giorni previsto dall’art. 42, comma 3, C.G.S.. Avverso tale decisione proponeva appello il Presidente della L.N.D. che faceva presente come il termine di sette giorni dalla disputa della gara previsto per il caso in esame scadesse domenica, 18.1.2004, e come lo stesso dovesse essere prorogato di diritto, a norma dell’art. 34, comma 5, C.G.S., al giorno successivo non festivo. Nel caso della A.C. Ruggiero di Lauria, a lunedì 19.1.2004, che era il giorno entro il quale la società aveva inoltrato reclamo. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata e la rimessione del procedimento alla Commissione Disciplinare per l’esame del merito. L’appello del Presidente della L.N.D., proposto nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e va accolto. I sette giorni utili per la proposizione del reclamo sono scaduti, nel caso che qui interessa, domenica 18.1.2004, di talché la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata avrebbe dovuto applicare la proroga obbligatoria della scadenza del termine espressamente prevista dal comma 5 dell’art. 34 C.G.S. e, preso atto della proposizione del reclamo il 19.1.2004, ritenerne la tempestività ed esaminarlo nel merito. Come invece ha omesso di fare, decretandone l’inammissibilità. Ne discende che, in accoglimento dell’appello proposto, la decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata ed il procedimento rimesso alla stessa Commissione per l’esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per in- sussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l’esame di merito del reclamo proposto dalla A.C. Ruggiero di Lauria per la gara Sporting Genzano/Ruggiero di Lauria dell’ 11.1.2004.
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