F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DEL CALCIATORE DE MARE ROMEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004) APPELLO DEL CALCIATORE VISCOMI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DEL CALCIATORE DE MARE ROMEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004) APPELLO DEL CALCIATORE VISCOMI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004) Il calciatore De Mare Romeo tesserato per la Società Calcistica Real Botro ha presentato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 84 del 10 febbraio 2004 con la quale veniva confermata la squalifica fino al 31.12.2007 comminatagli per i fatti avvenuti nel corso della gara Uria 2000/Real Botro del 21.12.2003. Il ricorso risulta inoltrato alla C.A.F. in data 26.2.2004 e quindi oltre il termine previsto dalle vigenti disposizioni; conseguentemente esso va dichiarato inammissibile. Il calciatore Viscomi Antonio tesserato per la Società Calcistica Real Botro ha presentato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 84 del 10 febbraio 2004 con la quale veniva confermata la squalifica fino al 30.9.2007 comminatagli per i fatti avvenuti nel corso della gara Uria 2000/Real Botro del 21.12.2003. Il ricorso risulta inoltrato alla C.A.F. in data 26.2.2004 e quindi oltre il termine previsto dalle vigenti disposizioni; conseguentemente esso va dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dai calciatori De Mare Romeo e Antonio Viscomi, li dichiara inammissibili, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività. Ordina incamerarsi le tasse versate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it