F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELL’U.S. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLUCCHESE/SANTANGIOLESE DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 40 del 19.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04
APPELLO DELL’U.S. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CASTELLUCCHESE/SANTANGIOLESE DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 19.2.2004)
L’U.S. Santangiolese inviava reclamo per la gara Castellucchese/Santangiolese
del 18.1.2004, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, asserendo
la partecipazione irregolare alla gara del calciatore Amato Antonino della Castellucchese.
Con decisione pubblicata nel comunicato n. 40 del 19 febbraio 2004 la Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, “non potendo statuire con certezza
l’ipotizzata illegittima partecipazione del calciatore alla gara”... “statuita di contro la responsabilità
del calciatore Amato Antonino per la mancata sua ridentificazione e della
società per la mancata collaborazione in merito”, respingeva il ricorso, squalificava fino a
tutto il 31.3.2004 il calciatore in questione ed infliggeva alla Castellucchese l’ammenda
di euro 250.
Con l’appello in esame la Santangiolese impugnava la predetta decisione, deducendo
l’impossibilità da parte dell’arbitro di riverificare l’identità del calciatore n. 16, presentatoosi
all’inizio gara come Amato Antonino, e sostenendo che vi sia stato uno scambio di
persona, scoperto grazie all’opera dei carabinieri.
In via preliminare occorre rilevare che la questione all’esame della Commissione riguarda
la regolarità dello svolgimento di una gara, di cui è competente in prima istanza il
Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 24 C.G.S. e non, quindi, la Commissione Disciplinare.
Pertanto, va annullata l’impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo
per l’esame di merito del reclamo proposto dalla Santangiolese avverso la regolarità della
gara Castellucchese/Santangiolese del 18.1.2004.
Per questi motivi la C.A.F. annulla l’impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice
Sportivo per l’esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Santangiolese di Sant’Angelo
di Brolo (Messina) avverso la regolarità della gara Castellucchese/Santangiolese del
18.1.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELL’U.S. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLUCCHESE/SANTANGIOLESE DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 40 del 19.2.2004)"