F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELL’U.S. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLUCCHESE/SANTANGIOLESE DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 40 del 19.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELL’U.S. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLUCCHESE/SANTANGIOLESE DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 19.2.2004) L’U.S. Santangiolese inviava reclamo per la gara Castellucchese/Santangiolese del 18.1.2004, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, asserendo la partecipazione irregolare alla gara del calciatore Amato Antonino della Castellucchese. Con decisione pubblicata nel comunicato n. 40 del 19 febbraio 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, “non potendo statuire con certezza l’ipotizzata illegittima partecipazione del calciatore alla gara”... “statuita di contro la responsabilità del calciatore Amato Antonino per la mancata sua ridentificazione e della società per la mancata collaborazione in merito”, respingeva il ricorso, squalificava fino a tutto il 31.3.2004 il calciatore in questione ed infliggeva alla Castellucchese l’ammenda di euro 250. Con l’appello in esame la Santangiolese impugnava la predetta decisione, deducendo l’impossibilità da parte dell’arbitro di riverificare l’identità del calciatore n. 16, presentatoosi all’inizio gara come Amato Antonino, e sostenendo che vi sia stato uno scambio di persona, scoperto grazie all’opera dei carabinieri. In via preliminare occorre rilevare che la questione all’esame della Commissione riguarda la regolarità dello svolgimento di una gara, di cui è competente in prima istanza il Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 24 C.G.S. e non, quindi, la Commissione Disciplinare. Pertanto, va annullata l’impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo per l’esame di merito del reclamo proposto dalla Santangiolese avverso la regolarità della gara Castellucchese/Santangiolese del 18.1.2004. Per questi motivi la C.A.F. annulla l’impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo per l’esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Santangiolese di Sant’Angelo di Brolo (Messina) avverso la regolarità della gara Castellucchese/Santangiolese del 18.1.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.
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