F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DEL CALCIATORE OKOLIE CHRISTIAN CHARLIBE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE LA MANCATA CONCESSIONE, DA PARTE DELL’UFFICIO TESSERAMENTO L.N.P., DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ RELATIVO AL CONTRATTO STIPULATO DAL RECLAMANTE CON L’ASCOLI CALCIO 1898 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DEL CALCIATORE OKOLIE CHRISTIAN CHARLIBE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE LA MANCATA CONCESSIONE, DA PARTE DELL’UFFICIO TESSERAMENTO L.N.P., DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ RELATIVO AL CONTRATTO STIPULATO DAL RECLAMANTE CON L’ASCOLI CALCIO 1898 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004) Con reclamo del 3.11.2003 alla Commissione Tesseramenti, il calciatore Okolie Christian Charlibe impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti aveva negato il visto di esecutorietà al contratto dallo stesso stipulato con la Società Ascoli Calcio per la stagione sportiva 2003/2004, in applicazione del divieto di tesseramento di calciatori extracomunitari nella corrente stagione a favore delle Società di Serie B, introdotto con delibera del Consiglio Federale del 4.3.2003. A sostegno del reclamo il calciatore rilevava che il contratto stipulato con l’Ascoli Calcio era stato tacitamente approvato a norma dell’art. 3 comma 3, dell’accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive, non essendo intervenuta pronuncia dell’ente federale entro il trentesimo giorno dal deposito del contratto; che il suo tesseramento a favore dell’Ascoli Calcio non contrastava con il divieto sancito dal Consiglio Federale, poiché egli, essendo stato tesserato nella stagione sportiva 2002/2003 per la Società A.S. Trapani del settore dilettantistico, non doveva essere considerato calciatore proveniente da federazione estera; che la delibera 4.3.2003 del Consiglio Federale era illegittima, avendo la Federazione esercitato un potere di contingentamento dei calciatori stranieri spettante in via esclusiva al C.O.N.I. e fissato una limitazione numerica inferiore a quella stabilita da quest’ultima. La Commissione Tesseramenti, con delibera del 16 gennaio 2004, respingeva il reclamo. Ricorre in appello il calciatore riproponendo sostanzialmente i motivi già formulati in primo grado e deducendo i seguenti vizi della decisione impugnata: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, III comma dell’accordo collettivo tra calciatori professionisti e Società sportive. Secondo l’appellante il contratto da lui stipulato con la Società Ascoli dovrebbe intendersi tacitamente approvato, non essendo intervenuta pronuncia dell’ente federale entro il trentesimo giorno dal deposito; tale approvazione presupporrebbe un controllo di merito e di legittimità, rendendo palese la volontà della L.N.P. di ratificare e rendere esecutivo il contratto; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 commi I e III del D.P.R. n. 394/1999. L’appellante rileva di essere stato tesserato nella stagione sportiva 2002/2003 quale calciatore dilettante extracomunitario dalla Soc. Trapani, in forza dell’art. 40, XI comma delle N.O.I.F.. Sarebbe quindi evidentemente illegittimo il provvedimento della L.N.P. nella parte in cui subordina la concessione del viso di esecutività del contratto al possesso del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato/sport; c) violazione e falsa applicazione della delibera del Consiglio Federale emessa il 4.3.2003. Il primo giudice avrebbe errato nell’affermare che la suddetta delibera, pur facendo letteralmente riferimento solo ai calciatori provenienti e non anche a quelli provenuti da federazione estera, abbia voluto escludere la possibilità di tesseramento di calciatori extracomunitari tesserati nel corso del 2002/2003 per società dilettantistiche. L’esame sistematico della normativa in materia condurrebbe infatti alla conclusione che il legislatore federale, avendo inteso stabilire i criteri per il tesseramento dei calciatori extracomunitari provenienti dall’estero, avrebbe previsto due eccezioni all’applicabilità del “blocco” degli extracomunitari: la prima relativa ai calciatori extracomunitari già tesserati in Italia per società professionistiche alla data del 4.3.2003, la seconda relativa ai calciatori extracomunitari dilettanti tesserati in Italia nella stagione sportiva 2002/2003, per i quali la normativa del Consiglio Federale nulla prevede, con la conseguenza che sarebbe applicabile il principio generale secondo cui è lecito tutto ciò che non è normativamente vietato; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 27 comma 5 bis del D. Lgs. N. 286/1998 da parte della delibera del Consiglio Federale emessa il 4/3/2003, che avrebbe arbitrariamente stabilito, attraverso il “blocco degli extracomunitari” un contingentamento di tesseramenti relativi a sportivi stranieri, arrogandosi l’esercizio di un potere espressamente attribuito dalla legge al CONI. In conclusione l’appellante chiede che venga dichiarata la tardività del provvedimento emesso dall’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti e, per l’effetto, venga dichiarato valido ed efficace il contratto professionistico stipulato tra il calciatore Okolie Christian Charlibe e la Società Ascoli Calcio 1898. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto. I quattro motivi dedotti da Okolie e sopra sintetizzati sono stati specificamente esaminati dalla Commissione Tesseramenti, che li ha respinti con motivazione puntuale ed immune da censura, che la C.A.F. considera condivisibile in toto. Sulle singole doglianze va ancora osservato quanto segue: a) nel sistema normativa che disciplina i tesseramenti il visto di esecutività è l’unico atto dal quale possono conseguire il recepimento del contratto e l’esecuzione dello stesso nell’ambito della Federazione Calcio. L’approvazione del contratto, prevista dall’accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportiva, attiene invece, come rilevato dalla Commissione Tesseramenti, al controllo da parte dell’Ente Federale del contenuto normativo ed economico del contratto stipulato tra calciatore e Società e non ne comporta l’esecuzione in ambito federale, che resta comunque subordinata al rilascio del visto di esecutività, nel caso specifico negato dall’Ufficio Tesseramento della L.N.P. per motivi di legittimità; b) contrariamente all’assunto della difesa del calciatore, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui l’appellante era in possesso non gli avrebbe in alcun caso consentito di tesserarsi per una Società professionistica, essendo stato imposto per legge allo straniero, ai fini di un simile tesseramento, il conseguimento di un particolare permesso di soggiorno “per lavoro subordinato”. La questione è tuttavia superata dal rilievo che Okolie, in seguito alla delibera del Consiglio Federale del 4.3.2003, non era tesserabile, per la stagione 2003/2004, da una Società di Serie B (nella specie l’Ascoli Calcio) indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui era in possesso; c) quanto alla interpretazione della delibera del Consiglio Federale non si può fare a meno di rilevare che la stessa (C.U. n. 133/A del 4.3.2003), nella sua chiara formulazione letterale, esclude tassativamente la possibilità per le Società di Serie B (nonché di C1 e C2) di tesserare calciatori extracomunitari per la stagione sportiva 2003/2004 con la sola eccezione per i calciatori già tesserati in Italia per società professionistiche alla data del provvedimento. La tassatività dell’eccezione prevista dalla norma non consente di estendere il beneficio a quei calciatori, come Okolie, che risultavano tesserati nella stagione 2002/2003 per Società del settore dilettantistico. Infatti, se il legislatore federale avesse voluto consentire tale estensione lo avrebbe detto espressamente. Alla luce di tale interpretazione diviene irrilevante la distinzione tra calciatori provenienti e quelli provenuti da federazione estera, intendendosi per tali quelli che, come Okolie, risultavano tesserati in Italia nella stagione 2002/2003; d) quanto all’ultimo motivo, appare del tutto infondata l’affermazione del ricorrente che la F.I.G.C. abbia esercitato un potere di contingentamento attribuito dalla legge al C.O.N.I.. Come rileva la Commissione Tesseramenti nella delibera impugnata, la legge rimette al CONI la fissazione di un limite massimo di ingresso degli stranieri. Per la stagione in corso il CONI ha stabilito che gli stranieri tesserabili per la F.I.G.C. siano 60 al massimo. Non sussistendo quindi per la F.I.G.C. l’obbligo di consentire il tesseramento di un numero minimo di stranieri, ne consegue la legittimità del divieto di tesseramento di calciatori extracomunitari stabilito con la richiamata delibera del Consiglio Federale. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Okolie Christian Charibe. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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