F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03 APPELLO DELL’A.C. OSTUNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSTUNI/PITIGLIANO DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03 APPELLO DELL’A.C. OSTUNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSTUNI/PITIGLIANO DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Ostuni/Pitigliano, disputatasi in data 20.6.2003, nell’ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, adottava i seguenti provvedimenti: squalifica del campo di gioco dell’Ostuni fino al 31.10.2003 (con l’obbligo di disputare le gare a porte chiuse); inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell’art. 14 C.G.S., fino al 18.2.2008, al dirigente dell’A.C. Ostuni, Marzio Paolo (con proposta di preclusione alla permanenza, in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.) e inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi della predetta norma, fino al 30.4.2003, al dirigente dell’Ostuni, Francioso Oronzo. Il Marzio, infatti, nel corso del secondo tempo, a causa di un rigore concesso a favore della squadra avversaria, entrava nel terreno di gioco e pronunciava, nei confronti dell’arbitro, frasi gravemente offensive e minacciose. A fine partita, mentre l’arbitro stava lasciando il campo, lo colpiva, da dietro, con un calcio ad una caviglia, facendolo barcollare, oltre a ciò, proseguiva ad offenderlo e minacciarlo; infine, insieme ad altri tesserati non identificati, spingeva l’arbitro verso un centinaio di spettatori infuriati, che si trovavano tra il tunnel di accesso e lo spogliatoio: uno di questi lo colpiva con un pugno al naso. Il Francioso, in occasione del suddetto calcio di rigore, si dirigeva verso un assistente arbitrale, venendo bloccato dall’intervento dell’arbitro. A questo punto rivolgeva a quest’ultimo frasi gravemente minacciose. Lo stesso comportamento offensivo teneva al termine della gara nei confronti di un assistente arbitrale. Avverso questa decisione proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare l’A.C. Ostuni, chiedendo: “un congruo e significativo ridimensionamento della squalifica del campo, con espressa revoca dell’obbligo di disputare le partite a porte chiuse; una drastica riduzione dell’inibizione inflitta al dirigente Marzio Paolo, stante la sua estraneità ad atti materiali e fisici lesivi verso l’arbitro ed i suoi assistenti”. Non veniva proposto appello per il dirigente Francioso. La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo proposto dall’A.C. Ostuni e di conseguenza, confermava le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. Avverso quest’ultima decisione, l’A.C. Ostuni ricorre alla C.A.F. chiedendo in via preliminare l’accoglimento dell’eccezione di nullità, “per non avere, la Commissione rimesso alla società reclamante le risultanze dell’audizione della terna arbitrale, in data 24.3.2003, a cui conseguiva la necessità di effettuare accertamenti sui fatti verificatisi in occasione della gara Ostuni/Pitigliano... e pertanto è disposta la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per l’effettuazione di congrui accertamenti”; un congruo ridimensionamento della sanzione inflitta all’A.C. Ostuni e per quanto concerne la sanzione inflitta al dirigente Marzio Paolo, “la commisurazione della sanzione limitatamente agli episodi e a quanto contestato dall’arbitro in occasione della sua espulsione, nonché alla permanenza dello stesso nel rettangolo di gioco, nonostante il provvedimento adottato dal direttore di gara”. Il ricorso è fondato e può essere accolto nel senso e nei limiti di cui appresso. Preliminarmente, va affrontata la questione di nullità. L’asserita nullità non sussiste in quanto la società reclamante è stata messa in condizione di esercitare in pieno, il suo diritto di difesa, prendendo visione delle risultanze dell’audizione della terna arbitrale (in data 6.3.2003, davanti alla Commissione Disciplinare) all’udienza successiva del 21.3.2003 ed essendo stata contestualmente informata dal fatto che il giudizio veniva sospeso e gli atti trasmessi all’Ufficio Indagini, per ulteriori accertamenti. Durante le indagini svolte dal predetto ufficio, in data 30.5.2003, veniva interrogato il dirigente Marzio Paolo; l’indagine veniva conclusa in data 5.6.2003. All’ultima udienza della Commissione Disciplinare del 20.6.2003, erano presenti, l’avvocato (che chiedeva il ridimensionamento delle sanzioni inflitte) e il segretario dell’A.C. Ostuni. È evidente quindi, che la difesa, non solo ha concluso perfettamente a conoscenza del contenuto del supplemento di indagini svolte, ma non ha sollevato nessuna eccezione a riguardo. Solo per completezza, va precisato che se la situazione fosse stata diversa, la società reclamante avrebbe, quantomeno, richiesto un rinvio per approfondire le ulteriori situazioni probatorie. Può essere accolto il motivo riguardante la durata della squalifica del campo dell’A.C. Ostuni, nel senso del “ridimensionamento” richiesto dalla reclamante. Valutata l’effettiva entità dei fatti e del livello di violenza posto in essere dai sostenitori e dai tesserati della società reclamante, la squalifica può essere infatti, adeguatamente ridotta al 30.9.2003. Va tenuto conto, riguardo al comportamento del presidente Marzio Luca, “che si è adoperato a portare soccorso alla terna arbitrale (v. dichiarazioni dell’Assistente Posado) e di alcuni calciatori della reclamante che hanno proficuamente aiutato l’assistente De Gennaro a porsi in salvo (v. dichiarazioni di quest’ultimo). Per quanto concerne, infine, la posizione del dirigente Marzio Paolo, va ricordato quanto segue. Posado Fabrizio (assistente arbitrale) ha dichiarato, davanti alla Commissione Disciplinare, di avere ricevuto “espressioni ingiuriose” dall’incolpato e di non avere potuto vedere quello che stava succedendo all’arbitro, perché impegnato” a fronteggiare situazioni che potevano sfociare in incidenti”. De Gennaro Corrado (l’altro assistente arbitrale) ha riferito di essere uscito dal campo per primo e di “essere stato trattenuto dal Marzio Paolo (circostanza già riferita nel referto, dove viene precisato che l’incolpato ha fatto in modo che “ignoti, penetrati all’interno degli spogliatoi, senza motivo, inveissero nei confronti dell’assistente; lo stesso si è salvato per l’intervento di alcuni calciatori dell’A.C. Ostuni). Menichelli Manuel (arbitro della gara) ha precisato che i fatti verificatisi fuori dal campo, per la loro gravità, hanno fatto passare in secondo piano ciò che è accaduto sul terreno di gara (comunque, descritto nel referto); infatti, nel sottopassaggio, è stato colpito da un calcio da parte di Marzio Paolo, riconosciuto, con certezza, in quanto accompagnatore della squadra. Il Marzio, dopo averlo colpito con il calcio, lo ha spinto verso i sostenitori “che avevano invaso lo spazio antistante gli spogliatoi” ed è stato salvato dall’intervento delle Forze dell’Ordine. Il pugno che gli ha cagionato la rottura delle ossa nasali, gli è stato inferto da un tifoso “allorché è stato spinto dal Marzio Paolo... verso i tifosi dell’A.C. Ostuni”. In questa situazione probatoria, non vi è motivo di dubitare dell’attendibilità della terna arbitrale. Oltre alla fede privilegiata del referto arbitrale, integrato logicamente dalle dichiarazioni rese dai tre ufficiali di gara davanti alla Commissione Disciplinare, vi è da considerare che le dichiarazioni, provenienti da più persone, si rafforzano a vicenda e non offrono spazi a contraddizioni, che sarebero state nell’ordine delle cose in frangenti così delicati. Tutte le prove a discarico indicate nei motivi, non sono dirimenti in quanto, a prescindere dal fatto che dalla relazione dei carabinieri del 6.6.2003, emerge con chiarezza che l’arbitro è stato colpito da un pugno al viso (il che concorda, sia pure parzialmente con la sua versione dei fatti) per il resto le Forze dell’Ordine, data la situazione di grande confusione, non possono (ne dicono di averlo fatto) aver colto ogni episodio della vicenda. Ne consegue che la sanzione di Marzio Paolo deve essere confermata. Per questi motivi la C.A.F., accogliendo parzialmente l’appello come sopra proposto dall’A.C. Ostuni di Ostuni (Brindisi), riduce fino al 30.9.2003 la sanzione della squalifica del campo inflitta alla reclamante e conferma nel resto.
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