F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03 RECLAMO DELL’A.C. REALI SITI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI JUVENTUS FOGGIA/REALI SITI DEL 9.6.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 52 del 23.6.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03 RECLAMO DELL’A.C. REALI SITI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI JUVENTUS FOGGIA/REALI SITI DEL 9.6.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 52 del 23.6.2003) La A.C. Reali Siti proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul Com. Uff. n. 52 del 23 giugno 2003, riguardante la gara A.S. Juventus Foggia/A.C. Reali Siti del 9.6.2003, con la quale le veniva inflitta, tra l’altro, la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, con il punteggio di 0-2, ex art. 12 punto 1 C.G.S., per la partecipazione alla stessa del suo calciatore Costa Felice, in quel momento squalificato, sulla base delle risultanze del Com. Uff. n. 35 del 5 giugno 2003 del Comitato Provinciale di Foggia. Secondo il predetto giudice, “nonostante il telex del detto Comitato alla società Reali Siti (telex del 30.5.2003, con il quale veniva comunicato che “la squalifica per quarta ammonizione del calciatore Costa Felice, non era stata riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 28 maggio 2003, per mera omissione materiale”), detta squalifica andava scontata nella gara successiva al citato C.U. e quindi, nella gara in epigrafe; la decorrenza dalla data del C.U. non può essere, infatti, derogata, neppure da un’eventuale comunicazione inviata dal competente Comitato”. La ricorrente osservava che la predetta “omissione materiale” della squalifica del calciatore, che, a causa di “un refuso di stampa”, non è stata pubblicata sul C.U. n. 34 è stata, invece, pubblicata sul C.U. n. 35 del 5.6.2003, con l’espressa indicazione del fatto che il Costa Felice “ha, comunque, scontato la squalifica all’ottava giornata di ritorno (gara del 1.6.2003, Punto Foggia/Reali Siti)”. Il ricorso è, dunque fondato e deve essere accolto. La partecipazione del Costa Felice alla gara di semifinale del 9.6.2003 (Reali Siti/Juventus Foggia) è stata, infatti, regolare, in quanto la Reali Siti ha fatto, ritualmente, affidamento sul contenuto del predetto C.U. n. 35, pubblicato prima dello svolgimento della gara in esame e in questo modo, non ha contravvenuto al principio che la sanzione decorre dalla data di pubblicazione del C.U., stante la presunzione assoluta di conoscenza dello stesso. Di conseguenza, deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo (Reali Siti/ Juventus Foggia 2-0) e vanno annullate le sanzioni inflitte a Costa Felice e al dirigente accompagnatore Carchia Domenico. Va restituita la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello dell’A.C. Reali Siti di Stornarella (Foggia) annullando l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata.
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