F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03 RECLAMO DEL CALCIATORE TERZAROLI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2003, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03 RECLAMO DEL CALCIATORE TERZAROLI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2003, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 192 del 20 giugno 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, decidendo sul deferimento disposto il 5.5.2003 dal Procuratore Federale nei confronti (tra gli altri) di Paolo Terzazoli, calciatore della U.G. Manduria Sport, infliggeva a questi la squalifica sino a tutto il 31.10.2003. Osservava la Commissione che i fatti sottoposti al suo giudizio avevano trovato piena ed esauriente conferma negli accertamenti dell’Ufficio Indagini e nelle risultanze dei documenti ufficiali di gara e che il Terzaroli, dunque, sicuro autore del pugno scagliato contro il calciatore della squadra avversaria, Domenico Galeano, doveva essere ritenuto colpevole della violazione ascrittagli ed assoggettato a squalifica. Nella misura, quanto all’entità, prima detta. Avverso tale decisione proponeva appello il Terzaroli obiettando che la prova della commissione del fatto addebitatogli non era stata in realtà raggiunta ed in ogni caso che la sanzione era stata di particolare severità. Alla seduta del 14 luglio 2003, assenti rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello del Terzaroli, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile, ma non può essere accolto. Bisogna permettere che i fatti contestati all’odierno appellante sono stati commessi nei minuti di recupero della gara Matera/Manduria e quando il Galeano ed il Terzaroli, che erano stati sostituiti, si trovavano ai bordi del campo. Non appare circostanza decisiva, di conseguenza, che l’Arbitro della gara, gli Assistenti ed il Commissario non abbiano rilevato alcunché in merito al pugno subito dal Galeano, anche perché nello stesso frangente era in corso una vivace protesta nei confronti dell’Arbitro (peraltro rimasto a sua volta vittima di un distinto episodio di violenza) e l’attenzione di tutti era comprensibilmente rivolta a quanto succedeva sul terreno di gioco. Appare decisivo, per converso, che il Galeano ha subito un colpo, che in conseguenza di questo è caduto per terra e che, portato all’Ospedale di Sapri, gli è stata riscontrata una “contusione radicale cervicale con lipotimia”, giudicata guaribile in giorni 3, s.c.. La fondatezza della tesi accusatoria risiede nel fatto, dunque, che il Galeano ha realmente subito un pugno, dal momento che la caduta per terra e la natura dell’affezione riscontratagli in sede di visita medica (contusione al rachide cervicale con lipotimia) non sono altrimenti spiegabili se non ricorrendo ad un colpo violento. Infertogli dal Terzaroli, bisogna concludere, quel Terzaroli che è la persona concordemente indicata come la persona che ha sferrato il pugno dal diretto interessato, dal presidente della F.C. Matera Ripoli Vitantonio, dall’Accompagnatore Festa Emanuele e dal calciatore Di Giannatale Dario. Tutti tesserati della stessa società del Galeano, è vero, ma non si vede per quale ragione ben quattro persone, ancorché appartenenti alla medesima società sportiva, avrebbero dovuto chiamare in causa il Terzaroli se davvero questi non si fosse reso responsabile dell’atto di violenza, posto che non sono emerse (e neppure il Terzaroli ne indica) ragioni di astio, di ostilità o di altro che possano averli indotti ad un vero e proprio grave atto di calunnia. Residua la misura della sanzione, ritenuta eccessiva dall’appellante, ma non da questa Commissione, che la reputa del tutto adeguata alla gravità della condotta di cui lo stesso appellante si è reso responsabile. Da tener presente a questo proposito che l’atto di violenza non è stato commesso durante la gara né da calciatore in campo nei confronti di altro calciatore in campo nelle fasi concitate e cariche di tensione di una protesta, ma da un Terzaroli che stava ai margini del terreno di gioco nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che non stava neppure giocando e che a sua volta se ne stava nei pressi della sua panchina! Squalifica fino al 31.10.2003 appare dunque sanzione ben proporzionata a ciò che le modalità di commissione del fatto fanno ritenere un atto di violenza gratuito e vile. Il mancato accoglimento dell’appello implica che la tassa reclamo vada incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Terzaroli Paolo e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it