F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03 RECLAMO DELL’A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE RISPETTIVAMENTE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL PRESIDENTE TROTTA STEFANO E DELL’AMMENDA DI e2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 14/7/03 RECLAMO DELL’A.S. TERRACINA 1925 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE RISPETTIVAMENTE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL PRESIDENTE TROTTA STEFANO E DELL’AMMENDA DI e2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 192 del 20.6.2003) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 192 del 20 giugno 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, decidendo sul deferimento disposto il 22.4.2003 dal Procuratore Federale nei confronti di Stefano Trotta, Presidente della A.S. Terracina 1925, e di questa società per violazione, rispettivamente, dell’art. 1, comma 1, ed 8 C.G.S., 36, 38 e 39 del Regolamento della L.N.D. e 52, 92, 93, 95, 100, 105 e 106 delle N.O.I.F. (Trotta) e dell’art. 2, commi 1, 3 e 4, C.G.S. (soc. Terracina), infliggeva al dirigente la sanzione dell’inibizione per il periodo di anni due ed alla società l’ammenda di e 2.000,00. Osservava la Commissione che i fatti sottoposti al suo giudizio (in estrema sintesi la sottoscrizione di un accordo da parte del Trotta con cui consentiva a persona non tesserata la gestione della società) avevano trovato piena ed esauriente conferma negli accertamenti dell’Ufficio Indagini e nelle risultanze dell’udienza dibattimentale e che sia il Trotta che la società, dunque, dovevano essere ritenuti colpevoli delle violazioni loro rispettivamente ascritte. Ed assoggettati, quanto alla sanzione, all’inibizione ed all’ammenda nella misura, ritenuta equa, prima detta. Avverso tale decisione proponeva appello il Trotta facendo rilevare la severità della pena, dallo stesso ritenuta eccessiva rispetto alla reale entità dei fatti ed alla sua condotta processuale. Chiedeva la riduzione, pertanto, sia dell’inibizione che dell’ammenda. Alla seduta del 14 luglio 2003, presenti il Trotta ed il Procuratore Federale, il procedimento veniva ritenuto in decisione. Osserva questa Commissione che l’atto di impugnazione è stato sottoscritto dal Trotta, soggetto che, in conseguenza dell’inibizione subita con la sentenza della Commissione Disciplinare all’originale del presente giudizio, non aveva la rappresentanza della società. Ne discende che, nei soli limiti delle istanze proposte nell’interesse della società, l’appello va dichiarato inammissibile. Venendo alla posizione del Trotta, non è seriamente contestabile, e non lo ha fatto neppure l’interessato, la sussistenza dell’addebito mossogli ed il fatto che lo stesso Trotta debba risponderne. Nella misura che la Commissione Disciplinare ha indicato in anni due di inibizione e che il Trotta, adducendo la propria ignoranza in fatto di carte federali e richiamando l’attenzione sulla correttezza processuale, ha ritenuto eccessiva. Precisato che nel caso che riguarda il Trotta non è in discussione la cessione della società, o di quote della stessa, quanto dei diritti sportivi facenti capo alla società stessa, bisogna dire che l’avere concordato che la gestione di questa avvenisse ad opera di un estraneo alla Federazione calcistica, in violazione, prima che della serie di regole indicate nel deferimento, dei principi fondamentali dell’ordinamento federale, lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, è condotta che deve essere adeguatamente sanzionata. L’inibizione nella misura di anni due inflitta al Trotta, tenuto conto dei fatti in contestazione, delle giustificazioni addotte dall’interessato, ad avviso di questa Commissione può essere parzialmente ridotta e fissata ad anni 1 e mesi 4. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. S. Terracina 1925 di Terracina (Latina) per la parte inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante perché sottoscritto da Presidente inibito e lo accoglie parzialmente per la parte inerente la sanzione dell’inibizione per anni 2 inflitta la Presidente Trotta Stefano, riducendo l’inibizione ad anni 1 e mesi 4. Ordina restituirsi la tassa versata.
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