F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DELL’AKRAGAS CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRINACRIA GELA/AKRAGAS DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 5.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04
APPELLO DELL’AKRAGAS CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRINACRIA
GELA/AKRAGAS DEL 4.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 5.2.2004)
L’A.S. Akragas Calcio preannunciava reclamo alla C.A.F. con telefax del 7.2.2004 -
con richiesta di copia degli atti - avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia, inerente la gara Trinacria Gela/Akragas del 4.1.2004,
allo stesso modo inviava copia del preannuncio inviato anche alla controparte, come prescritto
dall’art. 33 comma 2 C.G.S..
A seguito del ricevimento di copia degli atti la società Akragas non faceva seguire le
prescritte motivazioni.
Il reclamo è inammissibile.
Prescrive infatti l’art. 33.2 C.G.S. che entro i sette giorni dal ricevimento di copia degli
atti la reclamante deve inviare i motivi di reclamo. Da tale inadempienza discende automaticamente
la declaratoria di inammissibilità del reclamo stesso.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’Akragas
Calcio di Agrigento, ai sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio
delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi
la tassa versata.
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