F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DEL F.C. SPORTING PIETRELCINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PADULI/PIETRELCINA DEL 6.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 57 del 26.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04
APPELLO DEL F.C. SPORTING PIETRELCINA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA PADULI/PIETRELCINA DEL 6.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 57 del 26.2.2004)
Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, letto il reclamo
proposto dalla società Calcio Paduli in relazione alla gara in oggetto, ritenuto lo stesso
fondato essendo emersa la posizione irregolare del calciatore Boscia Giuseppe, il quale
è risultato tesserato per la società Sporting Pietrelcina solo dal 19 dicembre 2003 e
quindi in data successiva a quella di disputa della gara, ha sanzionato l’odierna reclamante
con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
Lo Sporting Pietrelcina F.C., con l’appello in trattazione, deduce esclusivamente, in
punto di rito, la mancata regolare trasmissione del menzionato reclamo del Calcio Paduli, e
quindi il difetto di contraddittorio ed il conseguente impedimento posto all’esercizio del diritto
di controdedurre, espressamente salvaguardato dalle norme procedurali del C.G.S..
L’odierno reclamo risulta fondato e merita pertanto accoglimento, atteso che il Calcio
Paduli non ha fornito prova, né alcun elemento risulta comunque agli atti di causa, circa il
regolare invio del reclamo introduttivo da parte della predetta appellata in favore dell’attuale
ricorrente (Sporting Pietrelcina), pur in indirizzo nell’intestazione del reclamo stesso.
Per i sopraindicati motivi la C.A.F., decidendo in merito al reclamo come sopra proposto
dal F.C. Pietrelcina di Pietrelcina (Benevento), annulla senza rinvio l’impugnata delibera,
ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania dalla S.S.C. Paduli avverso il
risultato della gara suindicata e, per l’effetto, ripristina il risultato di 2-2 conseguito in campo.
Ordina restituirsi la tassa versata.
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