F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DEL F.C. SPORTING PIETRELCINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PADULI/PIETRELCINA DEL 6.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 57 del 26.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DEL F.C. SPORTING PIETRELCINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PADULI/PIETRELCINA DEL 6.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 57 del 26.2.2004) Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società Calcio Paduli in relazione alla gara in oggetto, ritenuto lo stesso fondato essendo emersa la posizione irregolare del calciatore Boscia Giuseppe, il quale è risultato tesserato per la società Sporting Pietrelcina solo dal 19 dicembre 2003 e quindi in data successiva a quella di disputa della gara, ha sanzionato l’odierna reclamante con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Lo Sporting Pietrelcina F.C., con l’appello in trattazione, deduce esclusivamente, in punto di rito, la mancata regolare trasmissione del menzionato reclamo del Calcio Paduli, e quindi il difetto di contraddittorio ed il conseguente impedimento posto all’esercizio del diritto di controdedurre, espressamente salvaguardato dalle norme procedurali del C.G.S.. L’odierno reclamo risulta fondato e merita pertanto accoglimento, atteso che il Calcio Paduli non ha fornito prova, né alcun elemento risulta comunque agli atti di causa, circa il regolare invio del reclamo introduttivo da parte della predetta appellata in favore dell’attuale ricorrente (Sporting Pietrelcina), pur in indirizzo nell’intestazione del reclamo stesso. Per i sopraindicati motivi la C.A.F., decidendo in merito al reclamo come sopra proposto dal F.C. Pietrelcina di Pietrelcina (Benevento), annulla senza rinvio l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania dalla S.S.C. Paduli avverso il risultato della gara suindicata e, per l’effetto, ripristina il risultato di 2-2 conseguito in campo. Ordina restituirsi la tassa versata.
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