F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DEL F.C. MESSINA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO INERENTE LA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO E IL CONTRATTO ECONOMICO DEL CALCIATORE LUCA PINTON IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04
APPELLO DEL F.C. MESSINA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ
DEL RECLAMO INERENTE LA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO E IL CONTRATTO
ECONOMICO DEL CALCIATORE LUCA PINTON IN PROPRIO FAVORE
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)
Con atto di reclamo del 24 novembre 2003, l’odierna società appellante chiedeva alla
Commissione Tesseramenti di annullare la variazione di tesseramento e il contratto economico
relativi al calciatore Pinton Luca, perfezionati in data 24 maggio 2002, essendo
emerso, a dire della stessa società, che il suddetto atleta risultava in carico alla società
messinese, con contratto in scadenza il 30 giugno 2005, senza che il Presidente p.t.
avesse mai effettivamente sottoscritto l’atto contrattuale e la predetta variazione.
La Società Messina Peloro (società di destinazione), pertanto, alla luce dell’apocrifia
delle sottoscrizioni del proprio rappresentante legale, chiedeva la dichiarazione di annullamento
del tesseramento del calciatore Pinton.
Con la decisione impugnata, l’adita Commissione Tesseramenti - rilevato che la variazione
del tesseramento in questione (del 24 maggio 2002) è stata redatta mediante l’utilizzazione
dei moduli appositamente predisposti dalla Lega di appartenenza e completati
in ogni loro parte; che, ai sensi dell’art. 95, comma 12, N.O.I.F., la Lega trattiene gli originali
di propria pertinenza e cura le variazioni di tesseramento, rimettendo però le copie
alle Società contraenti; che avverso il procedimento della Lega è ammesso reclamo alla
Commissione Tesseramenti medesima entro 30 giorno dal ricevimento della relativa comunicazione
(che il rappresentante della Società, in sede di audizione, ha ammesso di
aver tempestivamente ricevuto) - ha in definitiva dichiarato inammissibile il reclamo datato
24 novembre 2003, per tardività e mancata tempestiva integrazione del contraddittorio nei
confronti della U.S. Triestina, presunta cedente.
Con il reclamo in trattazione la società Messina torna a sostenere la nullità radicale e
insanabile degli atti fraudolentemente ascritti al Presidente pro tempore, conformemente
alla disciplina giuridica generale di diritto comune circa la nullità dei negozi giuridici.
In realtà, risulta evidente alla Commissione d’Appello come la deducente non abbia
fornito elementi dettagliati e convincenti per sovvertire le determinazioni a cui è giunto, in
punto di rito, l’Organo specializzato con la decisione impugnata.
Nel senso che il richiamo dei principi civilistici in tema di regime della nullità contrattuale,
comprensivamente degli effetti del rapporto di lavoro di fatto a fronte dell’invalidità
del contratto di lavoro subordinato (art. 2126 c.c.: fattispecie questa chiamata in causa
soprattutto per giustificare la corresponsione della retribuzione al calciatore in relazione
all’unico periodo in cui il medesimo ha inteso mettersi a disposizione della società), non
può giovare alla reclamante al punto da mettere in secondo piano l’appurata irritualità, dal
punto di vista della tempestività (se non dell’integrità del contraddittorio), del reclamo proposto
avverso il procedimento messo in essere dalla Lega di appartenenza, alla stregua
di quanto chiaramente dettato dall’art. 95, comma 12, N.O.I.F..
Disciplina, quest’ultima, che non può non trovare applicazione, anche relativamente
al termine di decadenza (non di prescrizione) ivi previsto, tanto più che è risultato pacifico
e incontestato che la Lega ha rimesso per tempo alla società istante copia degli atti di cui
in questa sede si disconosce la sottoscrizione di pertinenza.
La decisione di prime cure va, in definitiva, confermata.
Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C.
Messina di Messina. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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