F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 APPELLO DELL’A.S. TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 6.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04
APPELLO DELL’A.S. TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 97 del 6.2.2004)
Con telefax del 9.2.2004 l’A.S. Terracina richiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla
decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, resa con
Com. Uff. n. 97 del 6 febbraio 2004, con la quale veniva confermata la sanzione della
squalifica del campo di gioco per due giornate effettive di gara.
A seguito di invio di copia degli atti del procedimento, l’A.S. Terracina non inviava
motivi di reclamo.
L’appello è inammissibile.
Prescrive infatti l’art. 33.2 C.G.S. che a seguito della richiesta di copia degli atti la
parte deve inviare i motivi di reclamo alla C.A.F. entro sette giorni dal ricevimento degli
stessi.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.
S. Terracina di Terracina (Latina), ai sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso
invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi
la tassa versata.
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