F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 RECLAMO DEL SIG. VIVIANI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 113 del 5.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 RECLAMO DEL SIG. VIVIANI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 113 del 5.3.2004) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 82 del 14 gennaio 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione alla gara Cuneo/Voghera disputata in data 11.1.2004, ha inflitto all’allenatore del Cuneo 1905, Sig. Paolo Viviani, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005, per avere a fine gara spintonato violentemente alle spalle l’arbitro, facendolo rovinosamente cadere a terra a circa 5 metri e per avergli successivamente, mentre questi si rialzava, rivolto espressioni offensive e gravamente minacciose. In conseguenza della caduta il d.d.g. accusava dolore al collo e ad un piede ed era costretto a recarsi al Pronto Soccorso, ove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo al rachide cervicale ed una contusione al piede destro, guaribili in giorni 12. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale il Sig. Viviani, chiedendo la revoca della squalifica inflittagli e, subordinatamente, la riduzione della stessa, sostenendo di non aver affatto spintonato l’arbitro, che probabilmente era caduto a terra per essere venuto a contatto, mentre indietreggiava, con alcuno dei calciatori del Cuneo, che lo avevano accerchiato reclamando la concessione di un calcio di rigore, non concesso dal d.d.g. per avere lo stesso erroneamente fischiato la fine dell’incontro. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 113 del 5 marzo 2004 l’adita Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha ridotto la squalifica inflitta al Sig. Viviani sino al 31.12.2004, rilevando che, pur non potendosi revocare in dubbio la condotta posta in essere dallo stesso, come risultante con chiarezza dai rapporti della terna arbitrale, fonte privilegiata di prova, la sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo appariva estremamente grave e non proporzionata ai fatti contestati, i quali si sono verificati in un momento di particolare tensione emotiva, nell’ambito del quale la spinta de qua ben può qualificarsi come azione istintiva, e non come vero e proprio atto di violenza, diretto a provocare volontariamente le lesioni poi diagnosticate al d.d.g.. Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione il Sig. Viviani, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva e nel Regolamento del Giuoco del Calcio, nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla valutazione della attendibilità dei referti arbitrali, concludendo per revoca della squalifica, ovvero, subordinatamente, per una sua ulteriore riduzione. Reputa la C.A.F. che il proposto reclamo possa essere accolto solo in parte. Se da un lato, infatti, non può trovare accoglimento il complesso di censure svolto dal reclamante in ordine all’operata valutazione dell’attendibilità dei rapporti dell’arbitro e dei suoi assistenti, incentrato su di una pretesa contraddittorietà degli stessi rapporti, poiché essi (come ha correttamente osservato la Commissione Disciplinare) appaiono sostanzialmente coerenti e si integrano l’un l’altro nella descrizione degli eventi, risultando indubitabile la condotta del Viviani, che si è concretata nella spinta inferta al d.d.g., dall’altro lato pare potersi affermare che l’entità della squalifica inflitta al reclamante, pur dopo la riduzione operata dalla Commissione Disciplinare, non sia comunque congrua, permanendo a giudizio di questa Commissione una sproporzione fra il fatto sanzionato e la misura della sanzione inflitta. Non potendosi non aderire, infatti, alla corretta motivazione formulata dalla Commissione Disciplinare a sostegno del proprio provvedimento di riduzione della sanzione inflitta al reclamante dal giudice di prime cure, la C.A.F. ritiene che, proprio in virtù di quelle ragioni - cioè dell’intrinseca mancanza di un univoco carattere violento e volutamente lesivo del gesto del Viviani ai danni dell’arbitro, essendo lo stesso più che altro da ascrivere ad un momento di particolare agitazione psicomotoria dei soggetti coinvolti in una situazione di accentuata concitazione, verbale e gestuale - e quindi in considerazione della reale non eccessiva gravità del fatto stesso, la sanzione comminata al reclamante possa essere ulteriormente ridotta, giudicandosi congrua e di misura proporzionata ad essa gravità una squalifica sino a tutto il 31.8.2004. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Paolo Viviani, riduce al 31.8.2004 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it