F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE CARDELLICCHIO ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 42 del 15.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 29/3/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE CARDELLICCHIO ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 42 del 15.5.2004) Cardellicchio Alessandro tesserato per l’A.S. Olimpia 2000 ha proposto ricorso per revocazione chiedendo l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo confermata dalla Commissione Disciplinare il Comitato Regionale Lombardia pubblicata il 15 maggio 2003. Il ricorrente sostiene che possa costituire fatto nuovo rispetto alla impugnata sentenza il giudizio civile intrapreso nei suoi confronti dal Sig. Marco Brovelli arbitro dell’incontro di calcio Cuassese/Olimpia 2000, nel corso del quale si erano verificati i fatti a lui addebitati, al quale lo stesso Brovelli aveva poi rinunciato a seguito della infruttuosa escussione di cinque testimoni. Da tale fatto, sempre secondo il ricorrente si dovrebbe ricavare l’assoluta incertezza circa l’individuazione dei responsabili dell’aggressione ai danni del direttore di gara. Osserva la C.A.F. che le suesposte deduzioni non possono trovare ingresso in quanto l’esistenza di un provvedimento civile riguardante i fatti di ché trattasi non può considerarsi motivo valido per instaurare un giudizio di revocazione le cui condizioni sono tassativamente previste dall’art. 35 del C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Cardellicchio Alessandro, ai sensi dell’art. 35 n. 3 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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