F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DEL F.C. SERRADIFALCO MONREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRADIFALCO/ALBATROS LERCARA DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 28.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DEL F.C. SERRADIFALCO MONREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRADIFALCO/ALBATROS LERCARA DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 28.1.2004) Il 31.1.2004 il F.C. Serradifalco inviava tempestivo preavviso telegrafico di appello, con richiesta di copia degli atti ufficiali, avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare, come in epigrafe indicate. Al ricevimento degli atti, in data 21.2.2004, la società Serradifalco faceva seguire l’invio alla C.A.F. in data 1.3.2004 - pertanto oltre il termine dei 7 giorni prescritti, una semplice comunicazione con la quale si informava che, nelle more del procedimento, la gara Serradifalco/Albatros era stata recuperata in data 18.2.2004. Il reclamo è inammissibile. A norma dell’art. 33.2 C.G.S., i motivi di appello - a seguito di richiesta di copia degli atti - devono essere trasmessi entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione; nella circostanza il F.C. Serradifalco ha inviato tardivamente la nota sopra indicata; questo comporta la declaratoria di inammissibilità del reclamo stesso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal F.C. Serradifalco Monreale di Monreale (Palermo), ai sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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