F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DELL’A.S. LIBERTAS CEGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VENEXIA/LIBERTAS CEGGIA DEL 25.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 37 del 3.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DELL’A.S. LIBERTAS CEGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VENEXIA/LIBERTAS CEGGIA DEL 25.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 37 del 3.3.2004) Con ricorso datato 10.3.2004, l’A.S. Libertas Ceggia esponeva che il 25.1.2004 in occasione della prevista disputa della gara tra la predetta e la Venexia Calcio l’impianto era coperto di neve, ma il terreno non appariva ghiacciato; alle ore 13,30 circa, la terna arbitrale impartiva disposizioni al dirigente della squadra ospitante di regolarizzare la segnaletica orizzontale del terreno di gioco, peraltro permanente al momento dell’inizio (previsto) della gara, tanto che la terna arbitrale disponeva per la non effettuazione della gara. Preliminarmente, va rilevato che il Giudice Sportivo ha applicato alla società ospitante la perdita della gara perché l’impraticabilità del campo risultava ascrivibile alla mancata attivazione della stessa, mentre la Commissione Disciplinare competente ha modificato tale asserto disponendo il recupero della partita e che tale ultima decisione è oggetto di ricorso di fronte a questa Commissione. Ciò posto il ricorso deve essere respinto, sia pure con motivazione diversa. Deve essere evidenziato che la gara risultava non disputata per impraticabilità del terreno di gioco, in mancanza di riserva scritta al riguardo, il Giudice Sportivo non avrebbe potuto prendere in esame il reclamo della A.S. Libertas Ceggia e deliberare al riguardo, cosa questa che comporta la nullità della decisione assunta da quell’Organo e, conseguentemente, anche quella della Commissione Disciplinare. Ne consegue che in base alle considerazioni svolte, l’effetto non poteva che essere quello di disporre il recupero della gara, in base all’originario referto arbitrale, non essendo stato attivato con la prevista riserva scritta, il potere decisionale del Giudice Sportivo al riguardo. La sostanziale reiezione delle richieste svolte con il presente ricorso ne comporta il rigetto; consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello dell’A.S. Libertas Ceggia di Ceggia (Venezia) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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