F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DELL’A.S. SPORTING MASCALUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING MASCALUCIA/NUOVA CALCIO A CINQUE MISTERBIANCO DEL 14.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04
APPELLO DELL’A.S. SPORTING MASCALUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA SPORTING MASCALUCIA/NUOVA CALCIO A CINQUE MISTERBIANCO
DEL 14.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004)
Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia in
data 19.2.2004 la A.S. Nuova Calcio a Cinque Misterbianco segnalava che nel corso della
gara di Campionato di Calcio a Cinque, Serie C2, Sporting Mascalucia/Nuova Calcio a
Cinque Misterbianco del 14.2.2004 la squadra di casa aveva fatto scendere in campo il
calciatore Bonaventura Mario benché squalificato per due giornate (comunicato n. 27 del
giorno 11 febbraio 2004).
Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 42 del giorno 4 marzo 2004 la Commissione
Disciplinare accoglieva il reclamo osservando che il Bonaventura non aveva in effetti titolo
a prendere parte all’incontro in quanto squalificato. Infliggeva di conseguenza alla sua società
di appartenenza la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6
e l’ammenda di e 250,00 non senza avere rilevato che quella del 14.2.2004 era normale
gara di campionato e non, come sostenuto in una memoria dalla A.S. Sporting Mascalucia,
di play-off e dunque che il reclamo era stato proposto tempestivamente.
Avverso tale decisione proponeva appello quest’ultima società che, nel richiamare
quanto previsto dal Com. Uff. nel Comitato Regionale Sicilia n. 3 del 27 agosto 2003, ribadiva
come la gara giocata con la A.S. Nuova Calcio a Cinque Misterbianco il 14.2.2004
dovesse essere considerata di play-off. Il reclamo avrebbe dovuto tener conto, dunque,
dell’abbreviazione dei termini prevista dal comunicato prima ricordato con la conseguenza
che, in difetto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
L’appello della A.S. Sporting Mascalucia, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini
procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Non può esserlo perché, contrariamente
all’assunto della società, quella del 14.2.2004 non è stata gara di play-off, ma
normale gara, neppure di una delle ultime quattro giornate del campionato. Ne consegue
l’inapplicabilità al caso in esame dall’abbreviazione dei termini prevista dal comunicato ufficiale
chiamato in causa dalla società appellante dal momento che detta abbreviazione
opera soltanto per le ultime quattro gare di campionato e per le gare di play-off. E quella
del 14.2.2004 non rientra, come già osservato e come può rilevarsi dal calendario del
campionato, in alcuna delle due ipotesi.
Il reclamo della A.S. Nuova Calcio a Cinque Misterbianco è stato, dunque, tempestivo
e bene ha fatto la Commissione Disciplinare a disattendere l’eccezione sollevata dalla
odierna appellante ed a non dichiararlo inammissibile. Ne discende che l’appello proposto
deve essere, come già rilevato, respinto.
Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29,
punto 13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello dell’A.S. Sporting Mascalucia di Mascalucia
di Nicolosi (Catania) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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