F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DEL VOLUNTAS TREQUANDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VOLUNTAS TREQUANDA/VALDICHIANA CALCIO DELL’8.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 35 dell’11.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04
APPELLO DEL VOLUNTAS TREQUANDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VOLUNTAS
TREQUANDA/VALDICHIANA CALCIO DELL’8.2.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 dell’11.3.2004)
Con ricorso datato 16.3.2004, la S.S. Voluntas Trequanda, in relazione alla gara contro
la Valdichiana Calcio dell’8.2.2004, ha sostenuto che la posizione del calciatore Giu-
seppe Molinaro, partecipante alla stessa con il n. 10 nella Valdichiana, era da considerarsi
irregolare, in quanto costui nella medesima stagione sportiva era già risultato tesserato
per la U.S. Torrita e che aveva partecipato, quale allenatore, ad alcune gare del Campionato
Juniores della Provincia di Siena, chiedendo conseguentemente la sanzione sportiva
della perdita della gara in danno della Valdichiana.
Il ricorso, basato sull’art. 35 N.O.I.F., che vieta ai tecnici nel corso della medesima
stagione sportiva, di svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse,
non è fondato.
Premesso che dal tabulato relativo alle gare indicate, lo stesso non risulta affatto come
tecnico, è assorbente il rilievo secondo cui i tecnici, per essere tali a norma delle disposizioni
federali, devono essere abilitati ed iscritti nel Settore Tecnico (art. 13), requisito
questo che non ricorre affatto nel caso del Molinaro, al quale dunque non risulta soggettivamente
come “tecnico” applicabile la normativa invocata.
La motivazione della decisione impugnata risulta pertanto completa e coerente, cosa
questa che impone la reiezione del ricorso. Consegue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello del Voluntas Trequanda di Trequanda
(Siena) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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