F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DELLA S.P. PIANELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANELLO/ LAMA DEL 24.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 63 del 12.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DELLA S.P. PIANELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANELLO/ LAMA DEL 24.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 63 del 12.3.2004) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 24 settembre 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria, preso atto del referto arbitrale relativo alla gara del campionato regionale di Promozione, Girone A, Pianello/Lama del 24.9.2003, infliggeva alla S.P. Pianello la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre ad una certa ammenda ed alla squalifica ed all’inibizione di suoi tesserati. Rilevava il Giudice come dal referto e dal relativo supplemento emergesse il compimento di atti di aggressione anche fisica nei confronti di calciatori del G.S. Lama Calcio e dell’arbitro di tale gravità da indurre quest’ultimo a far proseguire “pro-forma” (e solo per non dar luogo ad episodi di gravità ancora maggiore) la gara. Avverso tale decisione e con riguardo alla sola sanzione della perdita della gara proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare la S.P. Pianello che rilevava come andasse ravvisata nella condotta dell’arbitro la causa dei disordini verificatisi nel corso della gara; quell’arbitro che sin dalle prime battute si era provocatoriamente e deliberatamente reso colpevole di decisioni tecniche errate e di veri e propri atti di arroganza al solo scopo “di penalizzare il Pianello a tutti i costi”. Chiedeva, pertanto, il ripristino del risultato (di 3- 3) conseguito sul campo. La Commissione Disciplinare disponeva accertamenti (seduta del 23.10.2003) ed all’esito degli stessi, effettuati dall’Ufficio Indagini, deliberava di respingere il reclamo (Com. Uff. n. 63 del 12 marzo 2004). Osservava che nel caso in esame non si tratta di “verificare se il direttore di gara abbia fatto bene a proseguire la gara ‘pro forma’ e se sussistessero, al momento, le condizioni per tale decisione”, quanto di accertare, alla luce del disposto di cui all’art. 12, comma 4, C.G.S., se ed in quale misura eventuali fatti per loro natura non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano avuto influenza sul regolare svolgimento della gara. Così impostata la questione, giudicava del tutto ininfluente l’opinione dell’Incaricato dell’Ufficio Indagini (secondo il quale l’arbitro avrebbe dovuto sospendere la gara oppure farla proseguire regolarmente) ed esprimeva il parere che i fatti verificatisi nel corso dell’incontro avevano avuto una incidenza ostativa al regolare svolgimento della gara. Il direttore di gara era venuto a trovarsi nelle condizioni fisiche e psichiche, infatti, che gli avevano impedito di “proseguire nella direzione (della stessa) con quella attenzio- ne e diligenza che è (rectius sono) richiesta (-e)”, tanto da farla proseguire solo proforma ed arbitrando a senso unico in favore della squadra di casa. Respingeva dunque, e come già rilevato, il reclamo. Proponeva appello la società che ribadiva ancora una volta il suo punto di vista, richiamando nuovamente l’attenzione sul comportamento dell’arbitro e rilevando che se davvero questi fosse venuto a trovarsi nell’impossibilità di arbitrare l’incontro avrebbe dovuto sospenderlo. E non mancando di sottolineare l’anomalia di aver fatto proseguire la gara senza avvertire alcuno. Diversamente da quanto fatto innanzi alla Commissione Disciplinare, chiedeva disporsi la ripetizione della gara. L’appello della S.P. Pianello, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Non può esserlo per le medesime ragioni già evidenziate dalla Commissione Disciplinare; ragioni che ad avviso di questa Commissione sono perfettamente condivisibili e che questa stessa Commissione fa interamente proprie. In effetti alla luce di quanto disposto dall’art. 12 C.G.S. occorre valutare se fatti o situazioni verificatisi in occasione di una certa gara abbiano influito o meno sul suo regolare svolgimento, a nulla rilevando che in presenza (ed a seguito) di tali fatti o situazioni l’arbitro abbia eventualmente adottato decisioni tecnicamente non ineccepibili. Va da sé che l’arbitro, venendo al caso in esame, avrebbe potuto andare avanti nella direzione dell’incontro o sospenderlo invece che farlo proseguire solo proforma, ma il punto non è questo; ciò che occorre valutare è se i fatti che hanno dato luogo alla sua decisione (giusta o errata che sia stata) hanno inciso sul regolare svolgimento della gara, se ne hanno impedito la regolare prosecuzione fino al termine. Così posta la questione non vi è dubbio che le aggressioni dell’arbitro da parte di un calciatore, concretizzatasi (tra le altre cose) in un violento schiaffo al viso ed in tentativi vari di colpirlo con calci, e da parte di un dirigente e dell’allenatore della S.P. Pianello hanno inciso negativamente ed a ragione sulla serenità dello stesso arbitro e dunque sul regolare svolgimento dell’incontro che, laddove non sospeso, non avrebbe avuto in alcun caso un andamento regolare. Appare chiaro, insomma (e come rilevato correttamente dalla Commissione Disciplinare), che è stata la condotta del calciatore e dei tesserati della S.P. Pianello, gravissima, a porre l’arbitro nelle condizioni fisiche e psichiche di non proseguire nella direzione della gara con la necessaria serenità e ad impedire che la gara stessa giungesse al termine regolarmente. Tanto che l’incontro è andato avanti solo proforma, non per ingiustificata decisione di un arbitro imbelle, ma perché la situazione di grave tensione e pericolosità creata dai tesserati della S.P. Pianello altro non suggeriva che portare a termine la gara, al sensato e ragionevole scopo di evitare pregiudizi ancora maggiori per sé medesimo e per l’ordine pubblico. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non vi è dubbio, dunque, che in occasione della gara Pianello/Lama del 21.9.2003 si sono verificati fatti che hanno influito sul suo regolare svolgimento; fatti riconducibili alla S.P. Pianello prima che per responsabilità oggettiva per essere stati posti in essere da suoi tesserati. Ne discende, come già anticipato, che l’appello proposto deve essere respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della S.P. Pianello di Pianello (Perugia) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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