F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DELL’A.S. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DEL SIG. CECCHELIN CARLO GIUSEPPE FINO AL 30.11.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 4.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DELL’A.S. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DEL SIG. CECCHELIN CARLO GIUSEPPE FINO AL 30.11.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 4.3.2004) In data 27.11.2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica squalificava il Sig. Cecchelin Carlo Giuseppe fino al 31.3.2005. Avverso tale decisione era esperito gravame innanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado, che con delibera del 18.12.2003 rigettava il reclamo, senza procedere all’audizione della società reclamante, pur formalmente richiesta con le modalità di rito. Questa Commissione Federale - innanzi alla quale veniva instaurato e celebrato il giudizio d’appello - ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., annullava la decisione del 18.12 e ritrasmetteva gli atti al Comitato Regionale Lazio affinché procedesse alla nuova celebrazione del giudizio. In data 4 Marzo 2004, il Giudice Sportivo di 2° Grado - dopo avere ascoltato un rappresentante della società Corneto Tarquinia - riduceva la squalifica dell’allenatore al 30 Novembre 2004. La società proponeva appello a questa C.A.F. contro l’ultima decisione, deducendo i seguenti motivi di gravame: I) Nullità di provvedimento per violazione del principio di imparzialità e indipendenza del giudice (questo motivo veniva posto, in sede di discussione, in subordine rispetto alle altre ragioni di gravame); II) Contraddittoria motivazione su un punto decisivo della Controversia; III) Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Con riferimento ai denunciati vizi di omessa e contraddittoria motivazione, il ricorso è fondato e va accolto. In effetti va in primo luogo rilevato come il giudice di secondo grado abbia proceduto a nuova celebrazione del giudizio - espletando l’attività di audizione della ricorrente - senza pervenire, in sede di motivazione, a conclusioni diverse in fatto, - ma anzi esplicitamente disattendendo la versione attenuata dei fatti resa dalla reclamante - eppur tuttavia abbia deliberato, in modo contraddittorio, una riduzione della squalifica. Sotto il profilo dell’insufficiente motivazione è poi da rilevare il mancato vaglio critico degli elementi ricostruttivi forniti dalla reclamante, rispetto ai quali viene genericamente affermata l’inattendibilità per contrasto con le risultanze del referto arbitrale. Orbene, pur ribadendosi in questa sede il principio della qualità di fonte probatoria privilegiata da riconoscersi al referto arbitrale, ed assumendosene la validità del contenuto con riguardo alla esatta ricostruzione dei fatti, va rilevato come i contenuti evidenziati dalla reclamante potevano ben rilevare sotto il profilo della valutazione circa la intenzionalità/ istintività della condotta, che pur non incidendo in ordine alla affermazione di responsabilità dell’incolpato, finiscono per gravare sulla determinazione della sanzione da comminare. Alla luce di quanto esposto appare pertanto congruo ridurre la sanzione inflitta di ulteriori mesi due e giorni sette, fissando la squalifica in mesi dieci. In ordine al primo motivo, - involgente una delicata questione relativa alla possibile introduzione nell’ordinamento sportivo dei principio dell’astensione obbligatoria del giudice che si è già pronunciato sulla controversia, - esso, la cui soluzione sarebbe semmai di eventuale spettanza della Corte Federale, può dirsi superato dall’accoglimento pieno delle altre ragioni di gravame, rispetto alle quali è stato subordinato nella udienza di discussione. Va tuttavia rilevato in questa sede che, a prescindere dalla assenza di norme che, nel predetto ordinamento sportivo, disciplinino una simile forma di astensione, è la stessa struttura degli organi di giustizia sportiva - in molti casi costituita da istituzioni monocratiche e monosoggettive - a rendere praticamente impossibile una rotazione interna nella trattazione degli affari provenienti da giudizi di rinvio. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Corneto Tarquinia di Tarquinia (Viterbo), riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Cecchelin Carlo Giuseppe a mesi dieci, fissandola al 27.9.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.
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