F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 APPELLO DELL’A.S. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DEL SIG. CECCHELIN CARLO GIUSEPPE FINO AL 30.11.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 4.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04
APPELLO DELL’A.S. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA
INIBIZIONE DEL SIG. CECCHELIN CARLO GIUSEPPE FINO AL 30.11.2004 (Delibera
del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio per l’Attività
Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 4.3.2004)
In data 27.11.2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica squalificava il Sig. Cecchelin Carlo Giuseppe fino al
31.3.2005. Avverso tale decisione era esperito gravame innanzi al Giudice Sportivo di 2°
Grado, che con delibera del 18.12.2003 rigettava il reclamo, senza procedere all’audizione
della società reclamante, pur formalmente richiesta con le modalità di rito.
Questa Commissione Federale - innanzi alla quale veniva instaurato e celebrato il
giudizio d’appello - ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., annullava la decisione del 18.12 e ritrasmetteva
gli atti al Comitato Regionale Lazio affinché procedesse alla nuova celebrazione
del giudizio.
In data 4 Marzo 2004, il Giudice Sportivo di 2° Grado - dopo avere ascoltato un rappresentante
della società Corneto Tarquinia - riduceva la squalifica dell’allenatore al 30
Novembre 2004.
La società proponeva appello a questa C.A.F. contro l’ultima decisione, deducendo i
seguenti motivi di gravame: I) Nullità di provvedimento per violazione del principio di imparzialità
e indipendenza del giudice (questo motivo veniva posto, in sede di discussione,
in subordine rispetto alle altre ragioni di gravame); II) Contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della Controversia; III) Omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia.
Con riferimento ai denunciati vizi di omessa e contraddittoria motivazione, il ricorso
è fondato e va accolto. In effetti va in primo luogo rilevato come il giudice di secondo
grado abbia proceduto a nuova celebrazione del giudizio - espletando l’attività di audizione
della ricorrente - senza pervenire, in sede di motivazione, a conclusioni diverse in
fatto, - ma anzi esplicitamente disattendendo la versione attenuata dei fatti resa dalla
reclamante - eppur tuttavia abbia deliberato, in modo contraddittorio, una riduzione della
squalifica.
Sotto il profilo dell’insufficiente motivazione è poi da rilevare il mancato vaglio critico
degli elementi ricostruttivi forniti dalla reclamante, rispetto ai quali viene genericamente
affermata l’inattendibilità per contrasto con le risultanze del referto arbitrale. Orbene,
pur ribadendosi in questa sede il principio della qualità di fonte probatoria privilegiata
da riconoscersi al referto arbitrale, ed assumendosene la validità del contenuto
con riguardo alla esatta ricostruzione dei fatti, va rilevato come i contenuti evidenziati
dalla reclamante potevano ben rilevare sotto il profilo della valutazione circa la intenzionalità/
istintività della condotta, che pur non incidendo in ordine alla affermazione di responsabilità
dell’incolpato, finiscono per gravare sulla determinazione della sanzione da
comminare.
Alla luce di quanto esposto appare pertanto congruo ridurre la sanzione inflitta di ulteriori
mesi due e giorni sette, fissando la squalifica in mesi dieci.
In ordine al primo motivo, - involgente una delicata questione relativa alla possibile
introduzione nell’ordinamento sportivo dei principio dell’astensione obbligatoria del giudice
che si è già pronunciato sulla controversia, - esso, la cui soluzione sarebbe semmai di
eventuale spettanza della Corte Federale, può dirsi superato dall’accoglimento pieno delle
altre ragioni di gravame, rispetto alle quali è stato subordinato nella udienza di discussione.
Va tuttavia rilevato in questa sede che, a prescindere dalla assenza di norme che,
nel predetto ordinamento sportivo, disciplinino una simile forma di astensione, è la stessa
struttura degli organi di giustizia sportiva - in molti casi costituita da istituzioni monocratiche
e monosoggettive - a rendere praticamente impossibile una rotazione interna nella
trattazione degli affari provenienti da giudizi di rinvio.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto
dall’A.S. Corneto Tarquinia di Tarquinia (Viterbo), riduce la sanzione dell’inibizione inflitta
al Sig. Cecchelin Carlo Giuseppe a mesi dieci, fissandola al 27.9.2004. Ordina restituirsi
la tassa versata.
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