F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. DE VITA COSIMO DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI DIECI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 E 2 DEL- LO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04
RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. DE VITA COSIMO DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
PER MESI DIECI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 E 2 DEL-
LO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003)
Il Sig. Cosimo De Vita, Presidente dell’A.C. Pro Ebolitana, aveva proposto appello
contro la decisione della Commissione disciplinare del Comitato Interregionale pronunciata
in data 24.7.2003 e pubblicata sul C.U. n. 5 in pari data, con la quale, a seguito del deferimento
del Procuratore Federale veniva comminata al De Vita la sanzione della inibizione
per anni uno e mesi sei per violazione dell’art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto Federale e
art. 1 comma 1 del C.G.S..
Il deferimento del Procuratore Federale trova fondamento sul fatto che il legale rappresentante
della A.C. Pro Ebolitana, Sig. Cosimo De Vita, aveva proposto ricorso innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l’annullamento emesso
dalla Commissione Disciplinare e di cui al C.U. n. 179 del 4 giugno 2003, senza aver
richiesto l’autorizzazione ad adire le vie legali. Tale condotta ha concretizzato la violazione
dell’art. 27 dello Statuto Federale in base al quale le società e le persone che svolgono
attività di qualsiasi carattere in seno alla Figc e alle Leghe, hanno l’obbligo di osservare
le norme federali e ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e
le decisioni adottati dalla Figc, dai suoi organi e soggetti delegati nelle specifiche attività
sportive. Da quanto sopra consegue che la c.d. “clausola compromissoria” vincola al rispetto
della deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e/o amministrativo in favore degli
organismi della giustizia sportiva della F.I.G.C..
Il De Vita nel suo ricorso alla C.A.F. non contestava la violazione della richiamata
normativa sul piano oggettivo ma si limitava a chiedere che il suo comportamento fosse
più favorevolmente valutato sotto il profilo soggettivo; in sostanza chiedeva una congrua
riduzione della sanzione anche per il fatto che la violazione della clausola compromissoria
era stata posta in essere da Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti e non
alla Lega Nazionale Professionisti avvenuto in altri analoghi casi.
La C.A.F. in parziale accoglimento del ricorso proposto da De Vita Cosimo riduceva
la sanzione dell’inibizione inflitta a mesi dieci.
In data 1.10.2003 il De Vita ha adito la C.A.F. al fine di ottenere l’applicazione dell’amnistia
prevista dai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 75/A e 80/A rispettivamente
dell’11.9.2003 e del 17.9.2003, in relazione alle violazioni della normativa in questione,
per cui il ricorrente stesso era stato sanzionato.
Ciò premesso si osserva che l’attuale ricorrente è nelle condizioni previste dai Comunicati
Ufficiali sopra richiamati, per cui può concedersi nella circostanza il beneficio
dell’amnistia con conseguente termine della esecuzione della sanzione inflittagli.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie la richiesta, concedendo al Sig. De Vita Cosimo il
beneficio dell’amnistia.
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