F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE AMIRANDA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 52 del 14.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE AMIRANDA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 52 del 14.11.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 52 del 14 novembre 2003, infliggeva al calciatore Michele Amiranda la sanzione della squalifica di quattro giornate effettive di gara (oggi scontate), per essersi tesserato, contemporaneamente, con la S.S. Paganese e con la Soc. Gaudianense. L’Amiranda presentava, ritualmente, alla C.A.F. richiesta di revocazione della predetta decisione, dopo avere ottenuto dalla Commissione Tesseramenti (v. Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004) la dichiarazione di nullità del trasferimento definitivo, in data 2.9.2003, in favore della S.S. Paganese e il ripristino del tesseramento in favore dell’A.C. Gaudianum, con decorrenza dal 4.9.2003 (la Commissione Tesseramenti disponeva, anche, il deferimento della S.S. Paganese e del suo Presidente). Il ricorso è ammissibile ex art. 35 comma c) C.G.S., in quanto l’Amiranda, per fatto della S.S. Paganese, non ha potuto presentare la prova dell’inesistenza del suo, valido, tesseramento con la predetta società. Nel merito, la richiesta di revocazione va accolta, sulla base delle predette risultanze della decisione della Commissione Tesseramenti, che ha eliminato il presupposto dell’affermazione di responsabilità effettuato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale e di conseguenza va annullata la sanzione della squalifica di quattro giornate di gara. Segue la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del ricorso per revocazione del calciatore Amiranda Michele, annulla l’impugnata delibera. Ordina restituirsi la tassa versata.
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