F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S. BEVERARE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVANTI LA C.A.F. IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITÀ AL CALCIATORE PIVA ROBERTO EX ART. 109 N.O.I.F. PER INATTIVITÀ (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 29/C del 26.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S. BEVERARE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVANTI LA C.A.F. IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITÀ AL CALCIATORE PIVA ROBERTO EX ART. 109 N.O.I.F. PER INATTIVITÀ (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 29/C del 26.1.2004) La C.A.F. con delibera del 27.1.2004, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29/C, dichiarava inammissibile l’appello del G.S. Beverare, avverso la concessione dello svincolo d’autorità concesso al suo calciatore Piva Roberto, ex art. 109 N.O.I.F., per inattività, ai sensi degli artt. 44 comma 6 e 33 comma 2 C.G.S., per tardività dell’invio di copia dei motivi al calciatore, controparte. Avverso questa decisione il G.S. Beverare ricorreva alla C.A.F. per revocazione. Ai sensi dell’art. 35 comma 3 C.G.S. il ricorso va dichiarato, pregiudizialmente, inammissibile. Il tardivo predetto invio di copia dei motivi alla controparte non rientra, infatti, nei casi previsti dall’art. 35 comma 1 lettere c) ed e) indicati dalla ricorrente nel ricorso per revocazione e in nessuno degli altri casi, indicati nel predetto articolo. Si è trattato, infatti di un semplice errore del G.S. Beverare, che “confidando nell’orario normale, si è recata, per notificare il ricorso alle parti, il pomeriggio alle ore 15, trovando gli uffici postali centrali chiusi” (mentre, normalmente, la chiusura si verifica alle ore 18.30). Questo disguido, nel quale è incorsa la ricorrente, non può essere fatto rientrare nel concetto di “forza maggiore” o ritenersi causato da “fatto altrui” nel senso in cui questi concetti vengono usati nella lettera c) del comma 1 del predetto art. 35 C.G.S., in quanto sarebbe bastata una maggiore attenzione o una maggiore prudenza (non riducendosi al pomeriggio dell’ultimo giorno utile) per evitarlo. Solo per completezza, va ricordato che il competente Direttore di Filiale delle Poste di Rovigo, con nota del 17.2.2004, ha precisato, su espressa richiesta della ricorrente, che l’anticipata chiusura degli uffici, il 27.12.2003, era stato “pubblicizzato tempestivamente e preventivamente”. Addirittura evidente è, poi, per quanto appena detto, che non si siano verificati, nel presente procedimento “errori di fatto” da parte dell’organo giudicante (v. lettera e del predetto comma). Consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione del G.S. Beverare di San Martino di Vanezze (Rovigo).
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