F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 8/4/04 APPELLO DEL F.C. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO GIOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E L’AMMENDA DI e 3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 315 dell’1.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 42/C del 8/4/04
APPELLO DEL F.C. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL
CAMPO GIOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E L’AMMENDA DI e
3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti
- Com. Uff. n. 315 dell’1.4.2004)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 310 del 30 marzo 2004 il Giudice Sportivo
presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al F.C. Messina la squalifica del campo
di gara per una giornata e l’ammenda di e 3.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex
art. 11 commi 1 e 3 C.G.S. in relazione a certo comportamento tenuto da sostenitori dello
stesso F.C. Messina in occasione della gara con la soc. Atalanta del 21.3.2004.
Osservava il Giudice, in estrema sintesi, che detto comportamento, consistito nel fittissimo
e pericoloso lancio di oggetti contro il pullman dei calciatori della soc. Atalanta,
era stato tenuto nei pressi del cancello di accesso allo stadio ed a causa della non tempestiva
apertura del cancello stesso da parte degli addetti di servizio. Rilevava poi che nel
caso in esame non poteva trovare applicazione il disposto di cui all’art. 12 comma 1
C.G.S. dal momento che il lancio di oggetti, in particolare di un pesante sasso che aveva
colpito ad una gamba il calciatore Taibi, non aveva influito sul regolare svolgimento della
gara visto che lo stesso Taibi vi aveva preso regolarmente parte senza dare segni di una
qualche significativa menomazione sotto il profilo sia fisico che psichico. Non poteva trovare
applicazione neppure il disposto di cui all’art. 12 comma 4 C.G.S. difettandone i presupposti;
difettando, cioè, il verificarsi di un fatto eccezionale non riconducibile a responsabilità
del F.C. Messina o a suoi tesserati.
Avverso tale decisione la società proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare,
eccependo l’inattendibilità della ricostruzione dei fatti operata dal Collaboratore dell’Ufficio
Indagini (che al loro verificarsi si trovava all’interno degli spogliatoi) e che i fatti avessero
rivestito caratteristiche di gravità tale da meritare una sanzione come quella inflitta dal
Giudice Sportivo. Osservava poi, quanto alla ritardata apertura del cancello, che il tempo
intercorso tra l’arrivo del pullman della squadra ospite e l’effettivo ingresso di questo all’interno
dello stadio era stato di 40’’, 16 dei quali resi necessari dall’apertura del pesante
cancello.
Chiedeva pertanto l’annullamento della sanzione della squalifica del campo e la sua
sostituzione con sanzione pecuniaria da contenersi nel minimo.
Esaminato il caso, la Commissione Disciplinare respingeva il reclamo (decisione
pubblicata sul Com. Uff. n. 315 del giorno 1 aprile 2004).
Rilevava come dagli atti ufficiali (in particolare dal rapporto del Collaboratore dell’Ufficio
Indagini) risultasse che “gli addetti della soc. Messina incaricati di presidiare gli ingressi
e, nello specifico, di agevolare l’accesso del pullman della squadra ospite all’interno
dello stadio... (avevano ritardato) l’apertura del cancello di qualche minuto e che in tal
modo i tifosi violenti si (erano) trovati nelle condizioni di effettuare il lancio prolungato di
oggetti verso il pullman stesso”. Osservava, relativamente alla natura ed all’entità della
sanzione, che la stessa, tenuto conto della pericolosità del comportamento dei sostenitori,
da una parte, e delle circostanze attenuanti invocate, dall’altra, doveva ritenersi equa e
ben proporzionata alle reali e complessive caratteristiche del caso.
Avverso tale decisione il F.C. Messina proponeva appello lamentando il mancato
esame da parte della Commissione Disciplinare, nel merito ed in dettaglio, delle singole
doglianze. Eccepiva in particolare:
- la contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare nel giudicare fedelmente
ricostruiti i fatti dalla Questura di Messina, da una parte, e nel prestar fede, dall’altra,
alle asserzioni del Collaboratore dell’Ufficio Indagini benché in netto contrasto con la
ricostruzione operata dalla Questura;
- la conseguente inattendibilità del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che al momento dei
fatti si trovava, difatti, all’interno degli spogliatoi e non aveva potuto rendersi conto di
quanto accadeva all’esterno ed, in particolare, nei pressi del cancello;
- il non aver tenuto conto, la Commissione Disciplinare, sia delle riprese televisive (che
pure aveva ammesso nel giudizio) che della già richiamata ricostruzione dei fatti della
Questura di Messina; riprese e ricostruzione dalle quali emergeva chiaramente come il
lasso di tempo intercorso tra l’arrivo del pullman nelle immediate vicinanze dello stadio e
l’effettivo ingresso al suo interno non avesse superato i 40’’ e come lo stesso pullman
avesse sostato innanzi al cancello di accesso, prima della sua apertura, non più di 14’’;
- in ogni caso, come non rientrasse nei suoi poteri il controllo dell’ordine pubblico al di
fuori dell’impianto di gioco e dunque come dovesse trovare applicazione al caso in esame
la preclusione di cui all’art. 11 comma 1 C.G.S. (preclusione per i fatti commessi all’esterno
dell’impianto sportivo);
- la necessità di ridimensionare la gravità dell’episodio all’origine della sanzione (peraltro
unico nell’arco dell’intera giornata), anche alla luce del comportamento tenuto dalla propria
dirigenza nei confronti della squadra ospite e degli sforzi profusi nel collaborare con
le Forze dell’Ordine.
Sulla base di tali motivi sollecitava l’annullamento della squalifica del campo di gara
e la sua sostituzione con sanzione pecuniaria. Da contenersi, peraltro, nel minimo.
L’appello del F.C. Messina, che prende le mosse da una motivazione della squalifica
ritenuta inadeguata e contraddittoria nonché dall’applicazione di norma del C.G.S. giudicata
erronea, e dunque dalla previsione di cui all’art. 33 comma 1 lettere b) e c) del
C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto.
In effetti sembra esservi discrasia fra la versione dei fatti fornita dalla Questura di
Messina e quanto riferito dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, dal momento che il tempo
di attesa del pullman della soc. Atalanta dinnanzi al cancello di ingresso allo stadio, prima
della sua apertura, è stato indicato in 40’’ in un caso (v. attestazione del 31.3.2004) ed in
un paio di minuti nell’altro. Con tutto ciò, anche ad ammettere che l’attesa si sia protratta
per i 40’’ cronometrati dalla Questura sulla base dei filmati in suo possesso, non sembra
che la divergenza con i 2’ circa tirati in ballo dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini rilevi più
di tanto ai fini del decidere. Per ammissione della stessa società appellante (v. impugnazione),
non è seriamente contestabile, infatti, che il tempo occorrente per l’apertura del cancello
si aggiri attorno ai 14’’ e che i 40’’ durante i quali il pullman è dovuto rimanere all’esterno
dello stadio (in balia, bisogna aggiungere, delle poco amichevoli attenzioni dei sostenitori
locali) vanno ben al di là del tempo strettamente necessario. Ne costituiscono
quasi il triplo o ancora di più se si considera che gli addetti del F.C. Messina avrebbero potuto
dare prudenzialmente inizio alle operazioni di apertura del cancello già al primo avvicinarsi
del mezzo della squadra ospite allo stadio. Come invece non hanno fatto, lasciando
che il pullman sostasse nei pressi dell’ingresso per un tempo sensibilmente superiore allo
stretto necessario e venisse preso di mira dal gruppo di esagitati sostenitori locali.
Va da sé, così stando le cose, che l’esposizione dei tesserati della soc. Atalanta al
lancio di oggetti da parte della tifoseria locale va fatta risalire all’inerzia degli addetti del
F.C. Messina; inerzia che ha reso possibile la commissione dei fatti violenti; che si realizzasse
una situazione di concreto e reale pericolo per l’incolumità pubblica e che uno dei
calciatori della squadra ospite, il portiere Taibi, venisse colpito da una grossa pietra e subisse
un certo danno all’incolumità fisica. Non può che esserne ritenuta oggettivamente
responsabile il F.C. Messina perché il lancio di sassi e di oggetti vari all’indirizzo dei tes-
serati della soc. Atalanta e le conseguenze che ne sono derivate per la loro incolumità
sono stati possibili per la colpevole inerzia dei suoi addetti al servizio d’ordine.
Vuoi dunque perché irrilevante l’imprecisione sui tempi in cui è incorso il Collaboratore
dell’Ufficio Indagini, vuoi perché i fatti si sono verificati nelle immediate vicinanze dello
stadio (per l’esattezza in corrispondenza del cancello di accesso per i veicoli) e mentre il
pullman della squadra ospite era in attesa di entrare, l’appello del F.C. Messina, come già
anticipato, non può essere accolto.
Non può esserlo neppure per ciò che riguarda la presunta impossibilità di applicare
al caso in esame l’art. 11 C.G.S. per essersi verificati i fatti all’esterno dell’impianto sportivo.
È pur vero che al momento di essere preso di mira dai sostenitori locali il pullman della
squadra ospite si trovava all’esterno dello stadio, ma non è meno vero, come rilevato
da ultimo, che il pullman stesso si trovava nella immediata prossimità dello stadio, dinnanzi
al cancello di ingresso, in attesa di entrare e non vi è dubbio che per questa sua peculiarità
l’area nella quale si sono verificati i fatti va considerata di stretta pertinenza dell’impianto
sportivo, come tale rientrante sotto il controllo e la vigilanza della società di casa.
Osservato che i motivi addotti dalla società appellante in merito alla presunta severità
della sanzione inflitta attengono al merito, come tali da non potersi esaminare in questa
sede, e che in ogni caso non appaiono condivisibili per le medesime ragioni fatte presenti
nella decisione della Commissione Disciplinare (congruità della sanzione in relazione alla
pericolosità del comportamento dei sostenitori, da un lato, ed alle attenuanti invocate, dall’altra);
rilevati l’inammissibilità dei motivi addotti in ordine all’entità della sanzione e comunque
la loro infondatezza, si stava osservando, l’appello proposto dal F.C. Messina va,
come già scritto, respinto. A norma dell’art. 29 punto 13 C.G.S. la tassa reclamo deve essere
incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Messina di
Messina. Ordina di incamerarsi la tassa versata.
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