F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04 APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA JUVENILIA S. SEVERO/ GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA DEL 15.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 37 del 10.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04 APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA JUVENILIA S. SEVERO/ GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA DEL 15.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 10.3.2004) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 25 febbraio 2004, preso atto che l’arbitro non ha potuto dare inizio alla gara Juvenilia San Severo/Gioventù Calcio Cerignola, del 15.2.2004, per la mancata tempestiva presentazione in campo della squadra di quest’ultima società e esaminato il reclamo presentato, sempre, dalla predetta società, rilevava che allo stesso non risultava allegata la ricevuta comprovante l’invio del ricorso alla controparte Juvenilia San Severo e di conseguenza, dichiarava inammissibile il ricorso e infliggeva alla reclamante la sanzione della perdita della gara per 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di 103 euro, per prima rinuncia. A seguito di ricorso della Gioventù Calcio Cerignola, il Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera del 10.3.2004, pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 10 marzo 2004, rigettava il reclamo, rilevando che il predetto inadempimento della Gioventù Calcio Cerignola “non può essere sanato in grado di appello come sancito dagli artt. 29 comma 9 e 32 comma 7 C.G.S.”. Avverso questa decisione, proponeva ricorso alla C.A.F. la GIoventù Calcio Cerignola, sostenendo di avere adito regolarmente il Giudice Sportivo di 1° Grado, inviando regolarmente, in data 23.2.2004, il ricorso alla controparte, dopo un preannuncio di reclamo in data 16.2.2004 e a conferma di ciò, allegava, al presente ricorso, la predetta ricevuta e precisava di avere inviato copia della ricevuta anche al Giudice Sportivo di 2° Grado. L’appello è fondato e deve essere accolto. La situazione, in punto di fatto, è quella prospettata dalla ricorrente e quindi, sia il primo che il secondo giudice sono incorsi in errore nel ritenere inesistente, al momento della decisione del Giudice Sportivo del 25.2.2004, la prova del tempestivo invio del ricorso alla controparte. Ne consegue, che, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., essendo “insussistente l’inammissibilità dichiarata dagli organi” di prima e seconda istanza, va annullata la decisione di secondo grado e gli atti vanno trasmessi al Giudice Sportivo per un nuovo giudizio. Va disposta la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Bari), annulla le decisioni dei primi giudici, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio al Giudice Sportivo di 1° Grado, per l’esame di merito del reclamo proposto dalla Gioventù Calcio Cerignola inerente la gara Juvenilia S. Severo/G.C. Cerignola del 15.2.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.
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