F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04 APPELLO DELL’U.P. SCICLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DEL SIG. GIOVATTO PASQUALE FINO AL 31.12.2004 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04
APPELLO DELL’U.P. SCICLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DEL SIG.
GIOVATTO PASQUALE FINO AL 31.12.2004 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA
COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004)
Con reclamo depositato in data 22 gennaio 2003, il calciatore Bonaiuto Danilo chiedeva
che la Commissione Tesseramenti dichiarasse la nullità del proprio tesseramento
con la società U.P. Scicli, sostenendo di non avere sottoscritto alcun atto di tesseramento
con tale società e che una eventuale sottoscrizione apposta su un tale atto doveva considerarsi
apocrifa. L’adita Commissione Tesseramenti, decidendo in data 26 settembre
2003, accoglieva il ricorso del calciatore deferendo, altresì, l’U.P. Scicli e i suo Presidente
ai sensi degli artt. 1 e 8 C.G.S. per avere, in violazione delle norme di lealtà, correttezza e
probità, formato o concorso a formare un atto di tesseramento sul quale era stata apposta
falsamente la firma di Bonaiuto Danilo.
Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, disattesa la
memoria difensiva dell’odierna reclamante “poiché nella presente materia non può essere
eccepita l’invocata buona fede”, ritenuto altresì che il comportamento ascritto integrava gli
estremi della violazione delle norme regolamentari vigenti in materia di tesseramento e
che il deferimento era fondato, deliberava di infliggere alla Società l’ammenda di e 500,00
e al suo Presidente l’inbizione a svolgere qualsiasi attività sociale e sportiva in seno alla
Federazione fino a tutto il 31 dicembre 2004.
Con il reclamo in trattazione, promosso in persona del Segretario con delega all firma
(pendendo l’inibizione del Presidente), la U.P. Scicli non contesta l’entità della sanzione
pecuniaria, bensì chiede di ridurre congruamente l’inibizione inflitta al Presidente, la
cui durata è ritenuta sproporzionata rispetto all’accaduto ed alla assenza totale di intenzionalità
che avrebbe contrassegnato la violazione di norme regolamentari, pur non messa
in discussione nella sua sussistenza.
Il reclamo non può essere accolto.
I fatti, come accennato, sono incontestati dalla società reclamante, la quale infatti,
per sua stessa espressa ammissione, “non intende contestare l’an, né la violazione di
norme regolamentari” per come sanzionata da parte dei giudici di prime cure, ma ritiene
passibile di riforma il solo quantum della sanzione inibitoria inflitta al suo massimo esponente,
ritenuta assolutamente sproporzionata rispetto all’effettivo svolgimento dei fatti.
Orbene, tutto ciò premesso, la Commissione d’Appello osserva che non emergono
elementi per cui si possa affermare, con sufficiente grado di certezza, la totale inconsapevolezza
o comunque l’assoluta estraneità ed assenza di colpa della Società istante, ed in
particolare dei suoi rappresentanti, rispetto all’azione che ha portato a perpetrare la grave
violazione regolamentare di cui si discute.
Cosicché, residuando l’oggettiva gravità dei fatti commessi, e considerando che anche
la pur semplice leggerezza nel compierli o parteciparvi può rilevare ai fini dell’integra-
zione della violazione dei principi generalissimi di cui all’atto di deferimento, non sussistono
i motivi per riformare, nel senso preteso dalla reclamante, la sanzione inflitta in prime
cure, della quale peraltro non può sottacersi la particolare tenuità.
Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l’appello dell’U.P. Scicli di Scicli (Ragusa)
come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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