F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELLA A.S. LIVORNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESSINA/ LIVORNO DEL 30.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 298 del 19.3.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04
APPELLO DELLA A.S. LIVORNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESSINA/
LIVORNO DEL 30.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 298 del 19.3.2003)
L’A.S. Livorno impugnava la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti che la condannava (Com. Uff. n. 298 del 19.3.2004).
La rinuncia al gravame effettuata dalla A.S. Livorno determina l’inammissibilità dell’appello
dalla stessa proposto.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.
S. Livorno di Livorno, per rinuncia del gravame. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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APPELLO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA MESSINA/GENOA DEL 7.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 298 del 19.3.2004)
Il Genoa Cricket and Football Club si rivolgeva al Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti facendo opposizione alla omologazione della gara Messina/Genoa,
disputata per il Campionato Nazionale di Serie B il 7 dicembre 2003 e terminata con
il risultato di 4-0 per la squadra di casa, rilevando che alla gara aveva preso parte per la
squadra avversaria il calciatore Rezaei Rahman in posizione irregolare.
Il predetto calciatore, di nazionalità iraniana, era stato tesserato per la Società Perugia
in data 2 novembre 2001 con la formula della cessione temporanea di contratto. Il
contratto è stato prorogato fino al 30 giugno 2003. La società Perugia, peraltro, non esercitava
il diritto di riscatto. Il calciatore, risolto consensualmente il contratto con la società
di origina (Zob Ahan Isfahan), si tesserava in data 30.8.2003 per la società Messina.
Il Genoa, con il suddetto reclamo, denunciava la irregolarità del tesseramento del
predetto calciatore con la Società Messina, per la nullità del relativo contratto, stipulato
in violazione della normativa in materia di immigrazione e, in particolare, dell’art. 40 del
D.P.R. n. 394 del 1999, per il quale l’autorizzazione al lavoro, il visto d’ingresso e il permesso
di soggiorno non sono rinnovabili e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
non sono utilizzabili per un altro lavoro. Il permesso di soggiorno collegato al contratto
di lavoro con la società perugina scadeva il 1° novembre 2003 e quindi non poteva essere
utilizzato per il tesseramento stipulato con la società Messina concluso il 30 agosto
2003.
Secondo la società reclamante il tesseramento per la società Messina era da considerare
illegittimo anche in relazione al suo contrasto con le norme federali, atteso che il
calciatore alla scadenza dell’originario contratto con la società perugina, doveva essere
ritenuto calciatore extracomunitario di federazione non aderente alla U.E. o alla E.E.E. di
tal che avrebbe dovuto richiedere, ai sensi della deliberazione del Consiglio Federale del
4 marzo 2003 una nuova dichiarazione nominativa di assenso, un nuovo visto e un nuovo
permesso di soggiorno.
Il calciatore in questione, invece, era stato tesserato in base ad un rinnovo del permesso
di soggiorno da ritenere illegittimo, inidoneo alla stipulazione di un nuovo contratto
di lavoro. E di un nuovo tesseramento per una società diversa.
La circostanza che la Federazione iraniana non avesse richiesto il transfer internazionale,
secondo la reclamante, non aveva alcuna rilevanza.
La società Genoa chiedeva, di conseguenza, la vittoria a tavolino nella suindicata gara.
Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 172 del 16 dicembre
2003, respingeva il reclamo omologando la gara con il risultato conseguito sul
campo.
Anche la Commissione Disciplinare, adita dalla società Genoa, respingeva il reclamo
con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 298 del 19 marzo 2004.
Tale decisione viene appellata dal Genoa, che reitera le deduzioni formulate nei precedenti
gradi di giudizio.
L’appello è infondato, risultando corretta la ricostruzione della fattispecie alla luce della
normativa federale vigente all’epoca dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare.
Ed invero, con la deliberazione del 4 marzo 2003, il Consiglio Federale ha disposto
che, per la stagione sportiva 2003-2004, le società di Serie B, C1 e C2 non potessero
tesserare calciatori provenienti dall’estero non appartenenti alla U.E. o alla E.E.E., salvo
che gli stessi “non fossero già tesserati alla data odierna per società professionistiche, fatta
salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”. Il calciatore
Rezaei alla data del 4 marzo 2003 era regolarmente tesserato per la società perugina
ed era munito di permesso di soggiorno. Lo stesso, pertanto, poteva essere tesserato
con una società di Serie B, C1 o C2 anche per la successiva stagione sportiva, non importa
se per la stessa società perugina o con altra società. Con la scadenza del tesseramento,
il predetto calciatore, tesserato a titolo temporaneo, è tornato nella disponibilità
della società iraniana di originaria appartenenza ma questa non ha richiesto il certificato
internazionale di trasferimento di tal che il Rezaei, avendo conservato il diritto di essere
tesserato nella successiva stagione sportiva anche per una società diversa dal Perugia
regolarmente è stato tesserato dalla società Messina.
Su tale ricostruzione della fattispecie non incide la questione sollevata dalla società
appellante che ha denunciato la illegittimità del rinnovo del permesso di soggiorno al Rezaei.
Il permesso di soggiorno, infatti, rappresenta solo un presupposto di fatto del tesseramento
del calciatore straniero, in quanto la valutazione della sua legittimità esorbita dalla
competenza degli organi federali, riguardando esclusivamente l’autorità statale di pubblica
sicurezza.
Per le considerazioni che precedono, l’appello, in conclusione, va respinto.
La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Genoa Cricket
and Football Club di Genova. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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