F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELLA A.S. LIVORNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESSINA/ LIVORNO DEL 30.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 298 del 19.3.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELLA A.S. LIVORNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESSINA/ LIVORNO DEL 30.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 298 del 19.3.2003) L’A.S. Livorno impugnava la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti che la condannava (Com. Uff. n. 298 del 19.3.2004). La rinuncia al gravame effettuata dalla A.S. Livorno determina l’inammissibilità dell’appello dalla stessa proposto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. S. Livorno di Livorno, per rinuncia del gravame. Ordina incamerarsi la tassa versata. F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESSINA/GENOA DEL 7.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 298 del 19.3.2004) Il Genoa Cricket and Football Club si rivolgeva al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti facendo opposizione alla omologazione della gara Messina/Genoa, disputata per il Campionato Nazionale di Serie B il 7 dicembre 2003 e terminata con il risultato di 4-0 per la squadra di casa, rilevando che alla gara aveva preso parte per la squadra avversaria il calciatore Rezaei Rahman in posizione irregolare. Il predetto calciatore, di nazionalità iraniana, era stato tesserato per la Società Perugia in data 2 novembre 2001 con la formula della cessione temporanea di contratto. Il contratto è stato prorogato fino al 30 giugno 2003. La società Perugia, peraltro, non esercitava il diritto di riscatto. Il calciatore, risolto consensualmente il contratto con la società di origina (Zob Ahan Isfahan), si tesserava in data 30.8.2003 per la società Messina. Il Genoa, con il suddetto reclamo, denunciava la irregolarità del tesseramento del predetto calciatore con la Società Messina, per la nullità del relativo contratto, stipulato in violazione della normativa in materia di immigrazione e, in particolare, dell’art. 40 del D.P.R. n. 394 del 1999, per il quale l’autorizzazione al lavoro, il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno non sono rinnovabili e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non sono utilizzabili per un altro lavoro. Il permesso di soggiorno collegato al contratto di lavoro con la società perugina scadeva il 1° novembre 2003 e quindi non poteva essere utilizzato per il tesseramento stipulato con la società Messina concluso il 30 agosto 2003. Secondo la società reclamante il tesseramento per la società Messina era da considerare illegittimo anche in relazione al suo contrasto con le norme federali, atteso che il calciatore alla scadenza dell’originario contratto con la società perugina, doveva essere ritenuto calciatore extracomunitario di federazione non aderente alla U.E. o alla E.E.E. di tal che avrebbe dovuto richiedere, ai sensi della deliberazione del Consiglio Federale del 4 marzo 2003 una nuova dichiarazione nominativa di assenso, un nuovo visto e un nuovo permesso di soggiorno. Il calciatore in questione, invece, era stato tesserato in base ad un rinnovo del permesso di soggiorno da ritenere illegittimo, inidoneo alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro. E di un nuovo tesseramento per una società diversa. La circostanza che la Federazione iraniana non avesse richiesto il transfer internazionale, secondo la reclamante, non aveva alcuna rilevanza. La società Genoa chiedeva, di conseguenza, la vittoria a tavolino nella suindicata gara. Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 172 del 16 dicembre 2003, respingeva il reclamo omologando la gara con il risultato conseguito sul campo. Anche la Commissione Disciplinare, adita dalla società Genoa, respingeva il reclamo con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 298 del 19 marzo 2004. Tale decisione viene appellata dal Genoa, che reitera le deduzioni formulate nei precedenti gradi di giudizio. L’appello è infondato, risultando corretta la ricostruzione della fattispecie alla luce della normativa federale vigente all’epoca dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare. Ed invero, con la deliberazione del 4 marzo 2003, il Consiglio Federale ha disposto che, per la stagione sportiva 2003-2004, le società di Serie B, C1 e C2 non potessero tesserare calciatori provenienti dall’estero non appartenenti alla U.E. o alla E.E.E., salvo che gli stessi “non fossero già tesserati alla data odierna per società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”. Il calciatore Rezaei alla data del 4 marzo 2003 era regolarmente tesserato per la società perugina ed era munito di permesso di soggiorno. Lo stesso, pertanto, poteva essere tesserato con una società di Serie B, C1 o C2 anche per la successiva stagione sportiva, non importa se per la stessa società perugina o con altra società. Con la scadenza del tesseramento, il predetto calciatore, tesserato a titolo temporaneo, è tornato nella disponibilità della società iraniana di originaria appartenenza ma questa non ha richiesto il certificato internazionale di trasferimento di tal che il Rezaei, avendo conservato il diritto di essere tesserato nella successiva stagione sportiva anche per una società diversa dal Perugia regolarmente è stato tesserato dalla società Messina. Su tale ricostruzione della fattispecie non incide la questione sollevata dalla società appellante che ha denunciato la illegittimità del rinnovo del permesso di soggiorno al Rezaei. Il permesso di soggiorno, infatti, rappresenta solo un presupposto di fatto del tesseramento del calciatore straniero, in quanto la valutazione della sua legittimità esorbita dalla competenza degli organi federali, riguardando esclusivamente l’autorità statale di pubblica sicurezza. Per le considerazioni che precedono, l’appello, in conclusione, va respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Genoa Cricket and Football Club di Genova. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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