F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELL’U.S. VITERBESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FRAU ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 219 del 26.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELL’U.S. VITERBESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FRAU ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 219 del 26.3.2004) Il calciatore di cui in epigrafe, in forza alla U.S. Viterbese, veniva squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo per aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del pubblico locale (che reagiva violentemente) dopo aver realizzato una rete decisiva, su rigore, al 90° dell’incontro Sambenedettese/Viterbese del 21.3.2004. Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il reclamo d’urgenza proposto dal Frau, rilevando che tale forma di reclamo non può essere utilizzata nel caso di squalifica per una gara o sanzioni minori, ad eccezione dei procedimenti (ma non è il caso di specie) nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova. Con il reclamo in trattazione la società di appartenenza (U.S. Viterbese) non ha fornito, nel merito, elementi di contestazione dell’avversata pronunzia di inammissibilità, resa in punto di rito dall’Organo di giustizia di seconde cure. Consegue a quanto sopra che il reclamo non può sfuggire, a sua volta, a declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 29, comma 6, C.G.S., data l’evidente genericità dei motivi. La tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 6 C.G.S. per genericità, l’appello come sopra proposto dall’U.S. Viterbese di Viterbo. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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