F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELL’U.S. TOMA MAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2005 INFLITTA AL SIG. NOTARNICOLA PIETRO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 39 del 29.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELL’U.S. TOMA MAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2005 INFLITTA AL SIG. NOTARNICOLA PIETRO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 39 del 29.3.2004) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 24 marzo 2004, riduceva a Pietro Notarnicola la sanzione dell’inibizione inflittagli, dal Giudice Sportivo (fino a tutto il 31.3.2005) per comportamento violento e oltraggioso, nei confronti del direttore della gara Toma Maglie/San Cesario del 22.2.2004, fino a tutto il 3.8.2004. Avverso questa decisione l’U.S. Toma Maglie proponeva, reclamo alla C.A.F., richiedendo “una riduzione sensibile della pena”. Preliminarmente, va osservato che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S. in quanto in esso vengono, esclusivamente, prospettate considerazioni di merito, riguardanti l’entità della sanzione, già, esaminate dai primi due giudici. Consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’U.S. Toma Maglie di Maglie (Lecce). Ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it