F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELL’U.S. POSEIDON AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CASALVELINO/POSEIDON DEL 23.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 65 del 25.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04
APPELLO DELL’U.S. POSEIDON AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ
DEL RECLAMO MERITO GARA CASALVELINO/POSEIDON DEL 23.2.2004
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania -
Com. Uff. n. 65 del 25.3.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione
pubblicata sul Comitato Ufficiale n. 65 del 25 marzo 2004, dichiarava inammissibile il reclamo
della società Poseidon, relativo alla partecipazione irregolare, in quanto squalificato,
alla gara Casalvelino/Poseidon del 22.2.2004, del calciatore, Feola Lello Domenico,
della Casalvelino, perché proposto a firma del Vice Presidente della società, Di Sessa
Antonio “non munito di utile delega”.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. il Presidente della Poseidon, Vincenzo
Scariati, sostenendo che, in realtà, il Di Sessa Antonio era, al momento della proposizione
del reclamo, munito di regolare delega alla firma (da lui conferitagli, in data 26.8.2003).
L’appello è fondato e deve essere accolto.
Quanto sostenuto nell’appello del Presidente della Poseidon è risultato, infatti, conforme
al vero, sulla base della documentazione in essere presso il Comitato Regionale
Campania.
La decisione della Commissione Disciplinare deve essere, quindi, annullata, ex art.
33 comma 5 C.G.S..
Gli atti devono, di conseguenza, essere inviati alla predetta Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania per l’esame del merito del procedimento.
Va restituita la relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S.
Poseidon di Capaccio Scalo (Salerno), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n.
5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l’esame di merito del reclamo
proposto dalla U.S. Poseidon avverso la regolarità della gara suindicata. Ordina restituirsi
la tassa versata.
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