F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELL’A.C.S. BORGO NUOVO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL SIG. PERTICONE CHRISTIAN (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 25.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04
APPELLO DELL’A.C.S. BORGO NUOVO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL SIG. PERTICONE CHRISTIAN (Delibera
del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 25.3.2004)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34
del 25 marzo 2004, infliggeva all’allenatore delle giovanili del Borgo Nuovo, Perricone
Christian la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005, per comportamento scorretto e
violento nei confronti di due calciatori avversari, nel corso della gara Trapani/Borgo Nuovo
dell’8.2.2004.
Avverso questa decisione proponeva appello a questa Commissione il Presidente del
Borgo Nuovo, Rosario Fazzino, con una serie di motivi in fatto e in diritto.
La tesi difensiva è che sia l’arbitro che il commissario di campo della gara in esame
hanno erroneamente individuato, nel Perricone la persona che ha colpito con pugni e calci
i calciatori Giano Miro e Grippo Antonio del Trapani.
Il motivo di tale convincimento si basa su asserite contraddizioni tra le versioni dei
fatti rese dai due predetti organi federali.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
La situazione probatoria è la seguente: l’arbitro ha riferito di avere visto il Perricone
colpire, con un pugno al viso, il Giano e con un calcio al sedere, il Grippo; il Commissario
di campo, dal canto suo ha precisato di avere visto il predetto Perricone colpire, con un
pugno al petto, il Giano e con un calcio alle gambe, il Grippo.
Come si vede, è fuori questione, per entrambi gli organi federali, che il Perricone ha
colpito con calci e pugni i due predetti calciatori della squadra avversaria.
Le differenze tra le parti del corpo colpite (viso e petto, per il Giano e sedere e
gambe, per il Grippo) non sono, all’evidenza, tali da inficiare il predetto nucleo centrale
e decisivo, del loro racconto, stante, oltre tutto, l’estrema vicinanza delle dette parti
anatomiche.
In questa situazione, è, veramente, inverosimile parlare di un intervento del Perricone
“al solo scopo di sedare gli animi” come sostenuto nei motivi e inoltre, nessun rilievo
può avere il fatto che si siano commessi errori nell’individuazione della persona che ha
colpito il Perricone.
Per quanto concerne, infine, l’entità della sanzione inflitta (sino al 30.6.2005) al Perricone,
la gravità delle condotte poste in essere nei confronti di due calciatori della squadra
avversaria e il suo ruolo di allenatore di squadre giovanili, con i conseguenti oneri di educazione
umana e sportiva, violati con il predetto comportamento violento e antisportivo,
non consentono ulteriori riduzioni, dopo quella disposta dal Giudice Sportivo di 2° Grado.
Consegue l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C.S. Borgo
Nuovo di Palermo. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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