F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI GIAMMONA GIOVANNI E SCALIA ROSARIO, NONCHÉ LA REIEZIONE DEL DEFERIMENTO A CARICO DEI CALCIATORI TELLA PROCOLO, DEL DEO VITO E DELL’A.S. FORIO CALCIO A 5 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 338 del 23.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI
NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI GIAMMONA
GIOVANNI E SCALIA ROSARIO, NONCHÉ LA REIEZIONE DEL DEFERIMENTO A
CARICO DEI CALCIATORI TELLA PROCOLO, DEL DEO VITO E DELL’A.S. FORIO
CALCIO A 5 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n.
338 del 23.3.2004)
Con ricorso pervenuto il 29.3.2004, il Procuratore federale impugnava la decisione
della Commissione disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al C.U. n. 338
del 23 marzo 2004 sotto i profili che seguono:
- decisione di non doversi procedere nei confronti di Giovanni Giammona per essere questi
già stato sanzionato per gli stessi fatti dal Giudice Sportivo; si sostiene che in realtà
quel giudice aveva provveduto su fatti relativi al comportamento dell’interessato consistito
in atti di violenza nei confronti di un avversario lontano dall’azione di gioco.
Il rilievo è fondato; il deferimento in esame concerne infatti “insulti e minacce ai componenti
della panchina della squadra avversaria”; trattasi all’evidenza di comportamenti di-
versi che richiedono ciascuno autonoma sanzione, particolarmente severa, attesa la reiterazione
di comportamenti non regolamentari e gravemente lesivi della etica sportiva,
per cui si ritiene di infliggere al Giammona l’ulteriore squalifica per tale comportamento sino
al 30.6.2004;
- decisione di non doversi procedere nei confronti di Rosario Scalia, perché all’epoca non
tesserato: se è vero che lo stesso al momento non era tesserato, risulta però che risultava
squalificato fino al 30.6.2003; per costante orientamento di questa Commissione, il tesserato
che sta scontando una squalifica, a prescindere dal tesseramento in atto o meno, è
passibile di sanzione per comportamenti scorretti ed anzi la sua violazione deve essere
valutata con particolare severità in ragione proprio della situazione di accertata pregressa
e recente contrarietà alle regole del gioco: si ritiene pertanto di infliggere, in ragione della
ricordata aggravante, la squalifica fino al 30.6.2004 per reiterate minacce alla panchina
della squadra avversaria;
- decisione di rigetto del deferimento dei tesserati Procolo Della e Vito Del Leo per mancanza
di prova relativamente all’intervenuta convocazione; la prova risulta in atti e pertanto
il comportamento dei due va sanzionato, sia pure in misura modesta, tenuto conto del
fatto che entrambi si sono poi presentati successivamente. La sanzione può pertanto essere
contenuta in giorni quindici di squalifica per ciascuno mentre l’ammenda alla A.S.
Forio Calcio a Cinque, per responsabilità oggettiva, può essere contenuta in cento euro.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto, infligge
ai calciatori Giammona Giovanni e Scalia Rosario la sanzione della squalifica fino al
30.6.2004; e ai calciatori Tella Procolo e Del Deo Vito la sanzione della squalifica per giorni
15, ed alla A.S. Forio Calcio a 5 la sanzione dell’ammenda di e 100.
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