F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 RECLAMO DEL VERLENGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. CIVITAQUANA/VERLENGIA CALCIO DEL 28.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 58 dell’8.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04
RECLAMO DEL VERLENGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.
CIVITAQUANA/VERLENGIA CALCIO DEL 28.3.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 58 dell’8.4.2004)
La società A.S. Civitaquana proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Abruzzo avverso la decisione del Giudice Sportivo di infliggere
la punizione sportiva della perdita della gara in danno dell’appellante con risultato di 0-3,
in relazione alla gara Civitaquana/Verlengia Calcio disputata il 28.3.2004 per il Campionato
di 2ª Categoria (C.U. n. 57 dell’1 aprile 2004).
La Commissione Disciplinare adita, rilevato che il Giudice Sportivo aveva ravvisato
l’errore commesso dal direttore di gara nel decretare la sospensione della gara, e che
pertanto ne doveva conseguentemente disporre la ripetizione, accoglieva il reclamo proposto
dalla società Civitaquana e disponeva la ripetizione della gara.
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale il Verlengia Calcio sostenendo
la correttezza dell’operato arbitrale nell’interrompere la gara, chiedendo pertanto il ripristino
di quanto deliberato dal Giudice Sportivo.
L’appello è infondato e va respinto.
L’art. 64.2 N.O.I.F. recita:
- “è nei poteri dell’arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o
situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee
o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena
indipendenza di giudizio: in alternativa l’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma,
per fini cautelativi o di ordine pubblico”.
Dagli atti risulta evidente l’errore tecnico commesso dal direttore di gara, così come
già rilevato dal Giudice Sportivo, in quanto dallo stesso referto arbitrale, pur emergendo
una situazione anomala (entrata sul terreno di gioco di un dirigente della società Civitaquana
che lo insultava e minacciava con fatica allontanato dai componenti delle due panchine),
la stessa non costituiva pericolo tale da far sospendere la gara (atto estremo ed eccezionale)
tanto da poterla portare a termine essendosi ormai al 45’ del secondo tempo.
Non ricorrendo quindi i presupposti oggetti dell’art. 64.2 N.O.I.F., giustamente la
Commissione Disciplinare ha disposto la ripetizione della gara, risultando ininfluente sia
la circostanza che al momento della sospensione della gara rimanevano da disputare ancora
pochissimi minuti sia quella del risultato conseguito sul campo e degli effetti penalizzanti
dai danni della squadra che al momento della sospensione era in vantaggio.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Varlengia Calcio
di Montesilvano (Pescara). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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