F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 23/4/04 APPELLO DELL’A.S. FIORIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA FORST PALERMO/FORIO DEL 17.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 394 del 21.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 23/4/04
APPELLO DELL’A.S. FIORIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
NON DISPUTATA FORST PALERMO/FORIO DEL 17.4.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 394 del 21.4.2004)
Con ricorso ritualmente presentato l’A.S. Forio Calcio a 5 ha impugnato dinanzi a
questa Commissione d’Appello Federale la decisione della Commissione Disciplinare di
cui al C.U. n. 394 del 21 aprile 2004 che, confermando quanto già deciso dal Giudice
Sportivo, ha applicato alla predetta società la sanzione sportiva della perdita della gara
Forst Palermo/Forio Calcio a 5 del 17.4.2004 con il punteggio di 6 a 0 e la penalizzazione
di un punto in classifica in quanto la squadra della reclamante non si era presentata nel
tempo regolarmente di attesa.
Occorre premettere che la suddetta gara era stata originariamente fissata per il giorno
10.04.2004 e non si era disputata in quanto il volo delle ore 13,30 che avrebbe con-
sentito alla squadra di raggiungere Palermo per l’inizio dell’incontro (fissato per le ore 16)
aveva subito un imprevedibile ritardo di quasi due ore. Il Giudice Sportivo, accogliendo il
reclamo della Forio Calcio a 5, aveva riconosciuto nel ritardo della partenza del volo una
causa di forza maggiore e aveva rimesso alla competente Divisione per i conseguenti
provvedimenti (C.U. n. 374 del 14 aprile 2004). A seguito di tale decisione la Divisione
Calcio a Cinque con telegramma e contestuale fax del 14.4.2004 aveva stabilito che la ripetizione
dell’incontro si sarebbe dovuta effettuare il giorno 17.4.2004. Avverso il provvedimento
del Giudice Sportivo la Forst Palermo Futsal aveva proposto ricorso che tuttavia
era stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare il 16.4.2004 e il Segretario
della Divisione Calcio a Cinque in pari data aveva confermato l’incontro per il giorno
17.4.2004 con telegramma alle due squadre.
Orbene, premesso quanto sopra in punto di fatto, la Forio Calcio a 5, a sostegno del
presente gravame alla C.A.F. pone sostanzialmente due ordini di motivi.
In primo luogo l’erronea applicazione delle norme dello Statuto nonché dell’art. 13
N.O.I.F.. In particolare assume la società ricorrente che nel caso in esame il recupero della
gara non risulta disposto dal Presidente della Divisione Calcio a Cinque né tale decisione
risulta mai pubblicata in un Comunicato Ufficiale firmato dal Presidente e dal Segretario
come previsto dall’art. 13 N.O.I.F..
Il secondo motivo di reclamo attiene, invece, alla violazione del diritto di difesa nel
giudizio sull’invocata causa di forza maggiore. In sostanza la ricorrente lamenta che la
Commissione Disciplinare all’esito del procedimento ha acquisito agli atti l’orario dei voli
Napoli/Palermo senza consentire alla parte di poter dedurre su tali nuovi elementi.
Per quanto concerne il primo motivo di reclamo occorre rilevare come il telegramma
e il contestuale fax (inviati in data 14.4.2004 alle due società) che, a seguito della decisione
del Giudice Sportivo disponeva la ripetizione della gara per il giorno 17.4.2004, reca
chiaramente come organo di provenienza “Divisione Calcio a 5”.
Occorre ancora rilevare che, ad abundantiam, in data 16.4.2004 correttamente il Segretario
della Divisione ha confermato alle due società il giorno e l’ora del recupero a seguito
della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto dalla società Palermo. La circostanza
che il telegramma ed il fax inviato alla Forio in data 14.4.2004 recassero solo
l’indicazione “Divisione Calcio a 5” e non del suo Presidente costituisce una formale irregolarità
che non può essere pretestuosamente messa a fondamento di un reclamo posto
che non è in discussione la provenienza della decisione ma solo l’osservanza di formalità
che la garantiscono erga omnes.
Non può avere migliore sorte l’omessa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del
giorno in cui doveva essere recuperata la partita. Come rileva correttamente l’impugnata
decisione della Commissione Disciplinare, la pubblicazione sul C.U. consente solo una
presunzione legale di conoscenza del provvedimento non suscettibile di contestazione.
Nel caso di specie il telegramma e il fax in data 14.4.2004 ed il fax del 16.4.2004 ricevuti
dalla società ricorrente contenevano tutti gli estremi di luogo e di tempo della gara da recuperare
e escludono ogni incertezza in ordine all’organo che aveva emesso il provvedimento.
Peraltro, il comprovato acquisto dei biglietti aerei per il giorno 17.4.2004 da parte
della reclamante induce a ritenere assolutamente provato che detta società considerava
certamente regolare la rifissazione dell’incontro con le modalità sopra descritte.
Il secondo motivo di reclamo è ugualmente infondato.
Nel caso in esame, infatti, non ha alcuna rilevanza che, all’esito del procedimento, la
Commissione Disciplinare abbia acquisito gli orari dei voli Napoli/Palermo non consentendo
in tal modo alla A.S. Fiorio di dedurre su tali nuovi elementi in quanto i dati acquisiti
sono risultati assolutamente irrilevanti ai fini della decisione.
In realtà la Commissione Disciplinare ha ritenuto che l’accertata circostanza del notevole
ritardo accusato dalla partenza del volo per Palermo delle ore 13,30 il giorno
17.4.2004 non poteva ancora una volta essere invocata come causa di forza maggiore
che aveva di nuovo impedito alla reclamante di raggiungere il campo di gioco.
Considerato, infatti, che solo la settimana precedente il medesimo volo aveva accusato
lo stesso ritardo nella partenza la impugnata decisione correttamente argomentata,
per escludere la sussistenza di una causa di forza maggiore, cioè di un evento assolutamente
imprevedibile, che nel caso in esame “nulla era più prevedibile della ripetizione dell’inconveniente”.
In sostanza la Commissione Disciplinare non ha ritenuto sussistere la
causa di giustificazione perché le circostanze avrebbero dovuto suggerire alla ricorrente
l’utilizzo di mezzi diversi. Il volo delle 13,30, infatti, non può evidentemente essere considerato
l’unico mezzo possibile per essere a Palermo alle ore 16,00 del 17.4.2004.
Ne consegue che il reclamo come sopra proposto deve essere rigettato con incameramento
della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Fiorio
Calcio a Cinque di Ischia (Napoli). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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