F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELLO SPORTING PONTECORVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIULIANO/SPORTING PONTECORVO DELL’1.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELLO SPORTING PONTECORVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIULIANO/SPORTING PONTECORVO DELL’1.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 18 marzo 2004, respingeva il ricorso della Sporting Pontecorvo, avverso analoga decisione presa dal Giudice Sportivo e relativo ad irregolarità, commesse dall’arbitro della gara Giuliano/Sporting Pontecorvo del 12.2.2004, nella consegna delle liste dei calciatori delle due società e confermava il risultato conseguito sul campo (3-2 per il Giuliano). Avverso tale decisione proponeva appello alla C.A.F. il Presidente della Sporting Pontecorvo, Mario Del Signore, richiedendo la ripetizione della gara, per le predette irregolarità dell’Arbitro, previo annullamento della decisione della Commissione Disciplinare. Va preliminarmente osservato che l’appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. in quanto concernente, esclusivamente, questioni di merito, già prospettate nei primi due gradi del giudizio. Ne consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dallo Sporting Pontecorvo di Pontecorvo (Frosinone). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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