F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELLA S.S. VIRTUS ASCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.7.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PISICCHIO DAVIDE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELLA S.S. VIRTUS ASCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.7.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PISICCHIO DAVIDE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 18 marzo 2004, infliggeva al calciatore Pisicchio Davide della S.S. Virtus Asciano la sanzione della squalifica fino al 30.7.2004 per avere colpito, a gioco fermo un avversario con una ginocchiata e per avere sputato verso il Direttore di gara, che lo aveva espulso dal campo. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. il Presidente della predetta società, richiedendo la riduzione della sanzione inflitta al suo tesserato. L’appello è infondato e non può essere accolto. Nei motivi si sostiene che il Pisicchio ha colpito involontariamente il suo avversario e ha sputato verso la panchina della squadra ospite, che lo aveva ingiuriato causa del suo predetto fallo di giuoco. Dal referto di gara e dal relativo supplemento, puntualmente citati dal Giudice Sportivo di 2° Grado, emerge, invece, che il calciatore ha colpito volontariamente il portiere della squadra avversaria, che si stava rialzando da terra e ha sputato nei confronti del Direttore di gara (lo sputo è finito vicino ai piedi di quest’ultimo). Solo per completezza, va osservato che non è questa la sede per valutare il comportamento dell’allenatore della squadra ospite, che secondo la ricorrente ha ingiuriato il Pisicchio per il suo intervento contro l’avversario. La sanzione inflitta da Giudice Sportivo è adeguata alla gravità del comportamento predetto, posto in essere dal Pisicchio, sia contro il portiere avversario che, soprattutto, contro il Direttore di gara. Ne consegue che l’appello deve essere respinto con l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Virtus Asciano di Asciano (Siena). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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