F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELL’U.S. TRIVIGNANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TONUS NICOLA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 20/D del 26.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELL’U.S. TRIVIGNANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TONUS NICOLA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 20/D del 26.2.2004) Su reclamo della madre Bonaventura Dorotea, la Commissione Tesseramenti pronunziava declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore Tonus Nicola. Rilevava in quella sede la Commissione la falsità della sottoscrizione riferita alla signora Bonaventura e contenuta nella lista di trasferimento del calciatore della società A.C. Mestre alla società U.S. Trivignano, redatta in data 10.7.2003. La società ricorrente ha interposto gravame rilevando la omessa esecuzione di una consulenza tecnica che dimostrasse il carattere apocrifo della scrittura, e derivando da ciò il vizio di motivazione della decisione. Orbene, va in primo luogo rilevato il principio che è facoltà, e non obbligo, del giudicante fare ricorso a consulenze di esperti, salva sempre la possibilità di procedere direttamente a valutazioni che involgano questioni di carattere tecnico, quando ritenga di avere gli strumenti per affrontare la decisione. Egli è infatti per definizione il perito dei periti, e così come può disattendere, se ritiene, gli esiti di una perizia da lui disposta, a fortiori può decidere in assenza di un apporto tecnico proveniente dall’esterno. Nella appellata decisione, peraltro, la natura apocrifa della sottoscrizione è stata correttamente rilevata, e motivata dal confronto con altre scritture di sottoscrizione riferite alla reclamante. Rispetto alle stesse veniva infatti evidenziato, con esaustive considerazioni di raffronto l’evidente contrasto. (Si dava atto della diversa formazione delle lettere, del differente tratto della scrittura, della diversa inclinazione). Si ritiene pertanto che le argomentazioni proposte dalla reclamante e relative alla sussistenza di vizi presenti in motivazione siano da considerarsi inconsistenti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Trivignano di Trivignano (Venezia). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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