F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELLA S.C. CARIOCA INERENTE “L’INDENNITÀ ALLA CARRIERA”, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVA AL CALCIATORE BORRIELLO MARCO A SEGUITO DI TESSERAMENTO DA PARTE DELL’A.C. MILAN (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 18/D del 6.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELLA S.C. CARIOCA INERENTE “L’INDENNITÀ ALLA CARRIERA”, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVA AL CALCIATORE BORRIELLO MARCO A SEGUITO DI TESSERAMENTO DA PARTE DELL’A.C. MILAN (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 18/D del 6.2.2004) La Commissione Vertenze Economiche con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18/D del 6.2.2004, accoglieva il ricorso della Scuola Calcio Carioca e dichiarava l’A.C. Milan obbligata a corrispondere alla predetta società l’importo di 16.000 euro, a titolo di premio alla carriera per il calciatore Marco Borriello. La predetta Commissione decideva la vertenza economica in esame sulla base di quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 5.6.2003, stipulato tra la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per disciplinare gli effetti dell’applicazione dell’art. 99 bis N.O.I.F. “la cui portata, immediatamente vincolante per tutte le società associate alle Leghe ed al Settore, è stata consacrata dalla Corte Federale con la nota decisione del 12.1.2004”. Nel caso di specie, per la Commissione Vertenze Economiche, la vertenza relativa al calciatore Marco Borriello ricade “sotto la previsione del Protocollo d’intesa, non essendo contestato il preesistente tesseramento del calciatore Borriello in favore dell’A.C. Milan (datato agosto 1998) al momento dell’introduzione dell’art. 99 bis N.O.I.F. (in data 14.5.2002). È incontestato, poi, che la Società Scuola Calcio Carioca “è la sola società dilettantistica e/o di puro settore giovanile, che ha contribuito alla formazione del giovane Borriello, a decorrere dal suo dodicesimo anno di età”, circostanza dalla quale deriva il diritto all’intero premio. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. il Presidente della Scuola Calcio Carioca, Pasquale Miele, richiedendo “la dichiarazione di non vincolatività del Protocollo d’intesa del 5.6.2003, nei confronti dell’A.C. Milan S.p.A., per il premio alla carriera del calciatore Marco Borriello e per tale effetto, l’affermazione dell’obbligo dell’A.C. Milan S.p.A. di corrispondere alla Scuola Calcio Carioca la somma di 103.291,37 euro, oltre interessi legali, dalla data della domanda innanzi alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C.”. Secondo la reclamante, il predetto accordo del 5.6.2003 non è vincolante nei suoi confronti, in quanto la stessa società è iscritta al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e di conseguenza non è rappresentata, per le questioni economiche, dal Settore di sua appartenenza, in quanto “l’art. 12 dello Statuto della F.I.G.C., nel sancire le competenze ed i poteri del Settore Giovanile, esercitati attraverso il suo Presidente, non conferisce al Settore Giovanile potere di rappresentanza e di delega delle società in esso iscritte. Detta norma risulta limitare il potere di rappresentanza del Settore Giovanile esclusivamente ai giovani calciatori e non alle società, per le quali sono tesserati, tantomeno per questioni economiche”. L’appello è infondato e non può essere accolto. L’affermazione della Commissione Vertenze Economiche, circa la vincolatività, tra le parti, del predetto Procollo è, infatti, condivisibile, in quanto, tra l’altro, conforme ai principi interpretativi della Corte Federale, espressi su richiesta del suddetto organo di Giustizia Sportiva e con evidenti effetti diretti sul presente giudizio. La Corte Federale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12/C, in data 12.1.2004, ha affermato che i soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo erano dotati di idonei poteri rappresentativi delle società associate e per conseguenza, potevano stipulare accordi, validamente, opponibili alle società associate. Il Protocollo d’intesa, in sostanza, è “pienamente vincolante ed operativo d’effetti per le società appartenenti alle Leghe, che lo hanno sottoscritto (tra le quali, l’A.C. Milan) nonché per quelle aderenti al Settore per l’attività Giovanile e Scolastica (tra le quali, la Scuola Calcio Carioca)”. La C.A.F. osserva, inoltre, che gli art. 12 comma 5 dello Statuto Federale e 4 comma 3 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica indicano nel Presidente del predetto Settore, interno alla F.I.G.C., il soggetto che ha poteri di rappresentanza di tutte le società ad esso appartenenti. Ne consegue che i provvedimenti del Presidente del ricordato Settore sono vincolanti per tutte le società ad esso affiliate, per il principio generale di efficacia dei provvedimenti federali, ex art. 27 dello Statuto della F.I.G.C.. Deve essere disposto l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.C. Carioca di Barra (Napoli). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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