F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELLA S.C. CARIOCA INERENTE “L’INDENNITÀ ALLA CARRIERA”, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVA AL CALCIATORE BORRIELLO MARCO A SEGUITO DI TESSERAMENTO DA PARTE DELL’A.C. MILAN (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 18/D del 6.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04
APPELLO DELLA S.C. CARIOCA INERENTE “L’INDENNITÀ ALLA CARRIERA”,
EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVA AL CALCIATORE BORRIELLO MARCO A SEGUITO
DI TESSERAMENTO DA PARTE DELL’A.C. MILAN (Delibera della Commissione
Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 18/D del 6.2.2004)
La Commissione Vertenze Economiche con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale
n. 18/D del 6.2.2004, accoglieva il ricorso della Scuola Calcio Carioca e dichiarava
l’A.C. Milan obbligata a corrispondere alla predetta società l’importo di 16.000 euro, a titolo
di premio alla carriera per il calciatore Marco Borriello.
La predetta Commissione decideva la vertenza economica in esame sulla base di
quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 5.6.2003, stipulato tra la Lega Nazionale Professionisti,
la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica,
per disciplinare gli effetti dell’applicazione dell’art. 99 bis N.O.I.F. “la cui portata, immediatamente
vincolante per tutte le società associate alle Leghe ed al Settore, è stata consacrata
dalla Corte Federale con la nota decisione del 12.1.2004”.
Nel caso di specie, per la Commissione Vertenze Economiche, la vertenza relativa al
calciatore Marco Borriello ricade “sotto la previsione del Protocollo d’intesa, non essendo
contestato il preesistente tesseramento del calciatore Borriello in favore dell’A.C. Milan (datato
agosto 1998) al momento dell’introduzione dell’art. 99 bis N.O.I.F. (in data 14.5.2002).
È incontestato, poi, che la Società Scuola Calcio Carioca “è la sola società dilettantistica
e/o di puro settore giovanile, che ha contribuito alla formazione del giovane Borriello,
a decorrere dal suo dodicesimo anno di età”, circostanza dalla quale deriva il diritto all’intero
premio.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. il Presidente della Scuola Calcio
Carioca, Pasquale Miele, richiedendo “la dichiarazione di non vincolatività del Protocollo
d’intesa del 5.6.2003, nei confronti dell’A.C. Milan S.p.A., per il premio alla carriera del calciatore
Marco Borriello e per tale effetto, l’affermazione dell’obbligo dell’A.C. Milan S.p.A. di
corrispondere alla Scuola Calcio Carioca la somma di 103.291,37 euro, oltre interessi legali,
dalla data della domanda innanzi alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C.”.
Secondo la reclamante, il predetto accordo del 5.6.2003 non è vincolante nei suoi confronti,
in quanto la stessa società è iscritta al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e di
conseguenza non è rappresentata, per le questioni economiche, dal Settore di sua appartenenza,
in quanto “l’art. 12 dello Statuto della F.I.G.C., nel sancire le competenze ed i poteri
del Settore Giovanile, esercitati attraverso il suo Presidente, non conferisce al Settore Giovanile
potere di rappresentanza e di delega delle società in esso iscritte. Detta norma risulta
limitare il potere di rappresentanza del Settore Giovanile esclusivamente ai giovani calciatori
e non alle società, per le quali sono tesserati, tantomeno per questioni economiche”.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
L’affermazione della Commissione Vertenze Economiche, circa la vincolatività, tra le
parti, del predetto Procollo è, infatti, condivisibile, in quanto, tra l’altro, conforme ai principi
interpretativi della Corte Federale, espressi su richiesta del suddetto organo di Giustizia
Sportiva e con evidenti effetti diretti sul presente giudizio.
La Corte Federale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12/C, in data
12.1.2004, ha affermato che i soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo erano dotati di
idonei poteri rappresentativi delle società associate e per conseguenza, potevano stipulare
accordi, validamente, opponibili alle società associate. Il Protocollo d’intesa, in sostanza,
è “pienamente vincolante ed operativo d’effetti per le società appartenenti alle Leghe,
che lo hanno sottoscritto (tra le quali, l’A.C. Milan) nonché per quelle aderenti al Settore
per l’attività Giovanile e Scolastica (tra le quali, la Scuola Calcio Carioca)”.
La C.A.F. osserva, inoltre, che gli art. 12 comma 5 dello Statuto Federale e 4 comma
3 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica indicano nel Presidente
del predetto Settore, interno alla F.I.G.C., il soggetto che ha poteri di rappresentanza di
tutte le società ad esso appartenenti.
Ne consegue che i provvedimenti del Presidente del ricordato Settore sono vincolanti
per tutte le società ad esso affiliate, per il principio generale di efficacia dei provvedimenti
federali, ex art. 27 dello Statuto della F.I.G.C..
Deve essere disposto l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.C. Carioca
di Barra (Napoli). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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