F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELL’A.S. S. AMBROGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. AMBROGIO/ S. APOLLINARE DEL 25.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELL’A.S. S. AMBROGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. AMBROGIO/ S. APOLLINARE DEL 25.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004) In data 18.3.2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Frosinone confermava nei confronti della società ricorrente le sanzioni inflitte dal detto Giudice Sportivo perdita della gara per 3-0, l’ammenda di euro 500 e la squalifica dei giocatori Angelosanto fino al 31.5.2008, Fusco fino al 31.1.2007, e Iannattone fino al 31.1.2007. La società ha proposto appello avverso tale decisione per motivi di legittimità rilevando la mancata escussione in giudizio della società reclamante nel giudizio di secondo grado, espressamente richiesta nei motivi di ricorso, così come richiesto dall’art. 32 comma 6 C.G.S.. In riferimento al motivo di gravame va osservato che, benché nel testo della decisione si legga “udita, come da richiesta, la società interessata”, dall’esame degli atti non si rinviene traccia di tale audizione. In effetti la possibilità di essere sentiti in giudizio di secondo grado deve essere considerata come un diritto dei ricorrenti, attinente alla instaurazione del contraddittorio sui fatti contestati, diritto che gli stessi non sono stati posti nella condizione di esercitare. Trattandosi di una disposizione chiaramente volta a garantire l’esercizio del diritto di difesa, la sua violazione comporta dunque anche la nullità della pronuncia, la necessità che venga ripetuto il giudizio, e che il ricorrente sia offerta la possibilità di articolare, in prima persona ed in forma orale, le argomentazioni in cui consiste la sua difesa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. S. Ambrogio di Sant’Ambrogio di Garigliano (Frosinone), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 35 n. 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
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