F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELL’A.C. FRATTE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE MERITO GARA FRATTE/BORGHETTO DEL 17.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 39 del 17.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04
APPELLO DELL’A.C. FRATTE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ
DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE MERITO
GARA FRATTE/BORGHETTO DEL 17.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 17.3.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con delibera n.
39 del 17 marzo 2004, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla A.C. Fratte avverso
il provvedimento che sanciva la regolarità della gara Fratte/Borghetto del 6.3.2004,
non avendo la reclamante inviato copia del ricorso alla Società controparte.
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale l’A.C. Fratte allegando copia
della cedola relativa alla raccomandata R.R. spedita nei termini e modi prescritti alla C.R.
Borghetto.
Pertanto, ai sensi dell’art. 33.5 C.G.S., la C.A.F. annulla l’impugnata delibera per insussistenza
della dichiarata inammissibilità, rinviando gli atti alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Veneto per l’esame del merito del reclamo proposto dalla
A.C. Fratte avverso il risultato della gara suindicata.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dall’A.C. Fratte di Fratte (Padova), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5
C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto per l’esame di merito del reclamo
proposto dalla A.C. Fratte avverso il risultato della gara suindicata. Ordina restituirsi
la tassa versata.
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