F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELL’A.P. MARRUBIU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEANA SARDO/MARRUBIU DEL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 34 del 25.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELL’A.P. MARRUBIU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEANA SARDO/MARRUBIU DEL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 25.3.2004) L’A.P. Marrubiu proponeva reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, disputatasi il 28.2.2004, per posizione irregolare del calciatore Pes Michele, non avente titolo a parteciparvi perché squalificato per una giornata, come da Comunicato Ufficiale n. 28 del 12 febbraio 2004. La reclamante precisava che il giocatore Pes non aveva scontato la sanzione in considerazione del fatto che la gara di campionato del 22.2.2004, disputata tra Meana Sardo e Marrubiu era stata sospesa per impraticabilità del campo. Chiedeva pertanto venisse inflitta alla società Meana Sardo la punizione sportiva della perdita della gara. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 25 marzo 2004, rigettava il ricorso confermando il risultato della gara acquisito sul campo. Ricorreva avanti alla Commissione d’Appello Federale l’A.P. Marrubiu sostenendo come la società Meana Sardo, nella giornata del 15.2.2004, avrebbe dovuto disputare la gara con la società Simaxis, esclusa da campionato, come riportato nel C.U. n. 26 del 29 gennaio 2004 e che pertanto la gara non disputata il 15.2.2004 non doveva essere considerata valida neanche al fine di scontare la squalifica comminata al calciatore Pes Michele del Meana Sardo, il quale, quindi, non poteva essere schierato nella gara Meana Sardo/ Marrubiu del 28.2.2004 perché ancora soggetto a squalifica. Chiedeva, pertanto, le venisse assegnato il risultato di 3-0 in proprio favore per aver schierato, nella gara in oggetto, un calciatore squalificato. Il ricorso è infondato e va rigettato. L’art. 53.4 N.O.I.F.: - “qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-2 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario”. Nel caso specifico e relativo alla società Simaxis, esclusa dal campionato, l’incontro Simaxis/Meana Sardo del 15.2.2004, benché non disputatosi, ha comunque dato luogo ad un risultato valido ai fini della classifica e quindi il calciatore Pes Michele ha scontato in pari data la giornata di squalifica. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.P. Marrubiu di Marrubiu (Oristano). Ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it