F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DEL G.S. BOCCHIGLIERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROPALATI/ BOCCHIGLIERO DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 104 del 29.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DEL G.S. BOCCHIGLIERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROPALATI/ BOCCHIGLIERO DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 104 del 29.3.2004) Il G.S. Bocchigliero presentava reclamo avverso la regolarità della gara Cropalati/- Bocchigliero del 7.3.2004 del Campionato di 2ª Categoria per presunta posizione irregolare dei calciatori Comite Giuseppe, Mollo Antonio Marco, Graziano Stefano, Iannini Salvatore, nonché per mancata presenza dei due fuoriquota previsti dal regolamento. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con Comunicato Ufficiale n. 104 del 29 marzo 2004, rigettava il reclamo, appurando la regolarità del tesseramento dei calciatori chiamati in causa e la presenza dei due fuoriquota nella gara in esame. Relativamente alla sola posizione del calciatore Mollo ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale il G.S. Bocchigliero sostenendo come la data di nascita del calciatore Mollo Antonio nelle distinte di gara relative alle varie gare disputate, ed anche in quella in oggetto, fosse stato riportato con date di nascita diverse, e così, con tale manipolazione, la soc. Cropalati avesse ripetutamente violato le norme federali. Chiedeva pertanto la perdita della gara per la società Cropalati. L’appello è infondato e va pertanto rigettato. Risulta dagli atti all’attenzione di questa Commissione come: - la data di nascita del calciatore Mollo Antonio Marco sia quella dell’11.1.1981, come certificato dalla copia della patente di guida allegata; - durante la disputa della gara Cropalati/Bocchigliero del 7.3.2004 del Campionato di 2ª Categoria la società Cropalati abbia sempre schierato in campo due calciatori fuoriquota nati negli anni 1985 e 1986, così attenendosi alle disposizioni federali e rendendo influente, a tal fine, l’errore commesso nella distinta gara relativa all’anno di nascita del Mollo Antonio. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Bocchigliero di Bocchigliero (Cosenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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